Se c’è un figlio, il reato di maltrattamenti in famiglia può configurarsi anche tra ex conviventi

maltrattamenti ex conviventi Tempo di lettura stimato: 11 minuti
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Avv. Marco TrasaccoIn presenza di figli, anche le condotte successive alla cessazione della convivenza possono configurare il delitto di maltrattamenti in famiglia. Al reato di cui all’articolo 572 del codice penale, configurabile anche all’interno di una coppia di fatto, possono ricondursi, in presenza di figli comuni, anche le condotte poste in essere successivamente alla cessazione della convivenza, giusta la permanenza, in tale ipotesi e in capo agli ex conviventi, di reciproci doveri di rispetto, assistenza morale e materiale (Cassazione penale sez. VI 20 aprile 2017 n. 25498).

La cessazione della convivenza more uxorio non esclude la configurabilità di condotte di maltrattamento tra i componenti della coppia ex art. 572 c.p. quando il rapporto personale di fatto sia stato il risultato di un progetto di vita fondato sulla reciproca solidarietà ed assistenza, la cui principale ricaduta non può che essere il derivato rapporto di filiazione e, pertanto, la permanenza del complesso di obblighi verso il figlio, per il cui adempimento la coppia, anche se non più convivente, è chiamata a relazionarsi sulla base del permanere dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto.

In seguito la sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente –
Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere –
Dott. MOGINI Stefano – Consigliere –
Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.O., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/07/2016 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. BIRRITTERI Luigi, che conclude per l’inammissibilità
del ricorso;
udito il difensore, avv. Fernando Piazzolla, che conclude
riportandosi ai motivi;
udito il difensore della parte civile, avv. Luciano Pacioni, che
conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma di quella resa dal locale Tribunale all’esito di giudizio abbreviato, ha ridotto la pena inflitta a S.O. in un anno e quattro mesi di reclusione, nel resto confermando il giudizio di penale responsabilità dell’imputato, per i reati, in continuazione contestatigli, di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minaccia ai danni della convivente, e la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Propone ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato avverso l’indicata sentenza il difensore di fiducia, con tre motivi di annullamento.

2.1. Con la prima delle articolate censure è dedotta: violazione e falsa applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 572 c.p., e art. 612 bis, nonchè all’art. 25 Cost., e art. 7 CEDU; violazione di norme processuali, quali l’art. 530 c.p.p., stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., anche rispetto ad episodi maturati successivamente alla cessazione della convivenza more uxorio tra imputato ed offesa, nell’asserita permanenza, anche per siffatto periodo, di vincoli di assistenza reciproca.

Il legislatore della novella n. 172 del 2012, contenente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonchè norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, nel riformulare parzialmente la norma ne aveva modificato la rubrica da “Maltrattamenti in famiglia” in “Maltrattamenti contro familiari e conviventi” e – nel puntualizzare che soggetto passivo del reato non è solo “una persona della famiglia”, ma una “persona della famiglia e comunque convivente” -aveva esteso la tutela penale e l’ambito di operatività dell’art. 572 c.p., anche alle unioni di fatto fondate sulla convivenza, valorizzando la coabitazione ai fini della sussistenza del reato.

L’Ufficio del Massimario nella relazione n. 111/10/2012 del 19 ottobre 2012 aveva rimarcato l’indispensabilità della convivenza che, secondo accezione penalistica, sarebbe stata integrata dalla coabitazione senza che venissero in considerazione i requisiti, ulteriori, individuati dalla giurisprudenza civile di legittimità, quali: la stabilità del vincolo; la solidarietà affettiva ed economica; la comunione di vita ed interessi.

Il rilievo attribuito, come tale, alla filiazione naturale, equiparata a quella legittima per la riforma del diritto di famiglia, non sarebbe valso a dare riconoscimento ad una famiglia di fatto soprattutto in caso di mancanza di convivenza.

Cessata la coabitazione, sarebbero residuati esclusivamente diritti e doveri di ciascun genitore nei confronti dei figli, non essendo invece normativamente previsto alcun dovere reciproco di solidarietà nè alcun legame di reciproca assistenza e protezione tra gli ex conviventi, a differenza di quanto previsto per la famiglia sorta secondo modello legale, segnata, invece, pur nella sopraggiunta separazione legale, dalla persistenza degli obblighi giuridici, anche se attenuati, di assistenza materiale e morale nascenti dal matrimonio.

Viene dedotto il carattere isolato della sentenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078), citata nel provvedimento impugnato, secondo cui si ha configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente, quando l’agente sia legato alla vittima da vincoli nascenti da coniugio e da filiazione, nella violazione del principio di legalità, tassatività e tipicità della fattispecie penale, che alla stessa conseguirebbe con l’estendere la disciplina di cui all’art. 572 c.p., oltre i casi in esso espressamente previsti.

L’assistenza reciproca tra i genitori non più conviventi in ragione degli obblighi relativi a figli minori naturali, requisito non previsto dalla norma, non varrebbe a sostituire il requisito della convivenza, nel dedotto, altrimenti, paradossale esito conseguito: per la famiglia fondata sul matrimonio, il delitto sarebbe configurabile fino al divorzio; per la famiglia di fatto, la configurabilità del delitto sarebbe possibile in perpetuo.

Il venir meno della convivenza, quanto meno a far data dal 30 gennaio 2015, avrebbe determinato l’erronea applicazione della norma incriminatrice per la gran parte dei contestati episodi, con conseguenti ricadute in punto: di punibilità della condotta; di misura del trattamento sanzionatorio applicato; di concedibilità della sospensione condizionale della pena; di risarcimento del danno.

In ogni caso, sarebbe mancata ogni puntuale indagine e motivazione, anche al fine di distinguere la fattispecie di cui all’art. 572 c.p., da quella di cui all’art. 612 bis c.p., del giudice del merito sui rapporti in concreto sviluppatisi tra l’imputato e l’offesa alla cessazione della convivenza, dovendosi quantomeno accertare se, venuta meno la coabitazione, fossero sorti concreti rapporti di assistenza e solidarietà reciproca.

2.2. Con il secondo motivo, si fa valere mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’elemento costitutivo dell’abitualità della condotta e del procurato, nella vittima, stato di soggezione.

La Corte di merito avrebbe comunque contraddittoriamente ritenuto come riscontrata la tesi dell’accusa in ragione dei contenuti di telefonate, quelle del 12 e 16 settembre 2015, che, assunte come artificiosamente e strumentalmente indotte dalla stessa offesa, avrebbero confermato l’assenza di timore e soggezione della vittima e, nella rivestita natura conflittuale, il carattere paritario del rapporto dell’offesa con lo S..

2.3. Per il terzo motivo, si denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 163,164 e 133 c.p., ed il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed all’applicazione del beneficio della sospensione condizionale.

La Corte territoriale, da una parte aveva valorizzato la condotta dell’imputato di parziale risarcimento del danno ed il rapporto da questi instaurato con la figlia al fine di concedere le attenuanti generiche, provvedendo sulle indicate premesse, altresì, a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella del divieto di avvicinamento, e dall’altra aveva escluso rilievo ai medesimi elementi – tutti riconducibili ai parametri di cui all’art. 133 c.p., comma 2, – nel giudizio di prognosi di recidivanza, denegando la sospensione condizionale della pena, non apprezzando lo stato di incensuratezza del reo, la partecipazione ad un corso antiviolenza, l’avere l’imputato scontato nove mesi in custodia cautelare, mantenendo un comportamento di osservanza delle prescrizioni imposte, il pentimento mostrato e le scuse prestate.

Le medesime evidenze non erano state valorizzate nel giudizio di quantificazione della pena determinata, per il reato più grave e, in aumento, per quelli in continuazione ritenuti, in misura superiore al minimo.

2.4. Con il quarto motivo si fa valere il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Ancona nella quantificazione del danno non motivando sulla ritenuta non adeguatezza dell’importo di Euro 5.000,00 già liquidato.

2.5. Sono stati depositati motivi nuovi con argomenti a sostegno del terzo e quarto motivo di ricorso.

Si espone che il prevenuto ha completato un corso antiviolenza e che è intervenuta revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Si deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici avevano denegato il beneficio della sospensione condizionale e determinato la pena in misura superiore ai minimi, ponendo a carico del prevenuto il mancato completamento del corso a lui invece non imputabile; e, ancora: il numero esiguo degli episodi di lesione contestati, intervallati da un rilevante lasso di tempo in cui non si sarebbero registrate vessazioni e patimenti della vittima; la carenza della motivazione là dove per l’impugnato provvedimento, si era ritenuta la congruità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in ragione del tempo, pari ad oltre un anno, in cui si era protratta la condotta criminosa.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per il primo motivo di ricorso, viene in considerazione la struttura del reato di cui all’art. 572 c.p., nei contenuti novellati dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, dovendosi in tal modo stabilire se possano ricondursi alla norma incriminatrice condotte di maltrattamento maturate all’interno di una coppia di fatto per il tempo in cui i suoi componenti, genitori di un figlio naturale, abbiano cessato di convivere.

1.1. Con l’introdotta novella, il legislatore penale nella premessa identità di valore dell’unione di fatto o more uxorio all’istituto della famiglia nascente dal matrimonio quali formazioni sociali a rilievo costituzionale in cui si svolge la personalità dell’individuo (art. 2 Cost.) ne ha riconosciuto tutela penale individuando la persona offesa del reato di maltrattamenti non solo nel componente della famiglia, ma anche nel convivente di fatto.

1.2. La giurisprudenza di questa Corte, pur nella premessa identità di tutela, ha comunque certamente distinto tra le due posizioni escludendo che la convivenza, e quindi la coabitazione, sia presupposto applicativo del reato quando si faccia questione, per le contestate condotte di maltrattamento, della violazione di obblighi di collaborazione che siano espressivi di consolidati legami sorti nell’ambito di una comunità familiare.

Il dato materiale della mancanza di attualità della convivenza o della coabitazione, là dove vengano in considerazione condotte di maltrattamento di cui all’art. 572 cod. pen. adottate in un contesto familiare, diviene recessivo e non rilevante al fine di escludere l’integrazione della fattispecie criminosa.

La cessazione della convivenza non determina infatti il venir meno di vincoli ed obblighi tra i componenti del nucleo familiare, restando i primi sostenuti dall’istituto del matrimonio e dalle leggi di disciplina del derivato rapporto di coniugio o ancora dal rapporto di filiazione (artt. 29 e 30 Cost.; art. 143 c.c. e ss.; art. 315 c.c. e ss.).

In ragione di persuasivo e condivisibile indirizzo interpretativo da cui questo Collegio non intende discostarsi, si ritiene che nei rapporti tra coniugi separati in via giudiziale o consensuale permangono, sia pure in forma attenuata in ragione del sostanziale allentamento del vincolo matrimoniale, reciproci obblighi di rispetto, di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia (art. 143 c.c.), la cui violazione integra il reato di maltrattamenti in famiglia (Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012 (dep. 2013), M., Rv. 254026; Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, I., Rv. 255628, in motivazione, p. 3; Sez. 2, n. 39331 del 05/07/2016, Spazzoli, Rv. 267915).

L’istituto della famiglia come società naturale nascente dal matrimonio (art. 29 Cost.) è fonte di obblighi che permangono, e la cui violazione integra il reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p., anche quando manchi o venga meno la convivenza tra i coniugi, in ragione di reciproche relazioni di rispetto ed assistenza riconducibili a fonte legale, destinate a venir meno solo con il divorzio (Sez. 6, n. 50333 del 12/06/2013, L., Rv. 258644), che di quel legame segna lo scioglimento.

1.3. Diversamente, ove la relazione tra due persone si traduca in una famiglia di fatto o more uxorio, la cessazione della convivenza segna l’estinzione della prima nel sottolineato rilievo che per una siffatta ipotesi sia proprio la convivenza o coabitazione a manifestare il rapporto di solidarietà e protezione che lega due o più persone in un consorzio familiare (Sez. 6, n. 22915, cit.).

Nell’indicato principio deve comunque restare ferma un’eccezione e cioè la presenza di elementi, ulteriori rispetto alla convivenza, che rivelino la prosecuzione del rapporto di reciproca assistenza nonostante la cessazione della coabitazione, nella premessa che il rapporto familiare di fatto, presupposto del reato di maltrattamenti in famiglia, non sia stato di estemporanea formazione e durata.

La cessazione della convivenza non esclude infatti, per ciò stesso, la configurabilità di condotte di maltrattamento tra i componenti della coppia quando il rapporto personale di fatto sia stato il risultato di un progetto di vita fondato sulla reciproca solidarietà ed assistenza la cui principale ricaduta non può che essere il derivato rapporto di filiazione.

La presenza di un figlio, espressiva dell’importanza e della stabilità della relazione, è come tale portatrice nei confronti di un soggetto debole e rispetto agli ex conviventi di obblighi – da misurarsi sullo stato giuridico riconosciuto nel nostro ordinamento a tutti i figli legittimi e naturali ex art. 315 c.c. e ss., – destinati a protrarsi anche dopo la cessazione della convivenza, in tal modo trovando definizione, per la norma in applicazione, una nozione estesa di famiglia comprensiva di forme alternative a quella derivante dal matrimonio, ma destinate ad assumere identica dignità e tutela.

La permanenza del complesso di obblighi verso il figlio per il cui adempimento la coppia già convivente è chiamata a relazionarsi segna altresì il permanere dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto.

Il principio ha già trovato applicazione nella giurisprudenza di questa Corte là dove si è escluso che alla cessazione della convivenza di fatto o di quella derivante da matrimonio per pronuncia di divorzio consegua, per la configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p., il venir meno di ogni consorzio familiare (in termini, sulla configurabilità dei maltrattamenti in famiglia: Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013 cit.; Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, C., Rv. 262078, in caso di cessazione di convivenza di fatto; Sez. 6, n. 50333 del 12/06/2013, cit., in caso di cessazione di convivenza matrimoniale segnata da una sentenza di divorzio).

L’interesse leso esclude che per lo stesso possa venire in considerazione il reato di cui all’art. 612 bis c.p., destinato residualmente ad operare in situazioni in cui non vengano in considerazione condotte maturate in ambito familiare.

1.4. Recentemente la L. 20 maggio 2016, n. 76, la cui portata innovativa si è apprezzata per l’introdotta regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nel disciplinare anche le convivenze di fatto provvede a darne definizione, qualificando i conviventi come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36).

L’indicata delimitazione segna il ritorno di un linguaggio che, evocando la stabilità del legame e la reciprocità dell’assistenza morale e materiale, riprende, in buona parte, quello utilizzato dal legislatore nazionale a definizione della relazione matrimoniale fondativa del concetto tradizionale di famiglia.

1.5. La Corte territoriale, in applicazione del principio indicato, non è incorsa in violazione di legge in relazione ai contenuti dell’art. 572 c.p., sostanzialmente offrendo una nozione estesa di famiglia, nell’assunta centralità della tutela del figlio minore degli ex conviventi.

I giudici di appello non hanno poi mancato di motivare sulla permanente stabile frequentazione – occasione dei numerosi episodi di maltrattamento posti in essere dal prevenuto in pregiudizio della ex convivente – della coppia dopo la cessazione della coabitazione, nel diritto-dovere del prevenuto di provvedere all’adempimento dei doveri di assistenza, protezione e solidarietà verso la figlia rimasta a vivere con la madre presso quella che era stata la casa familiare assegnata alla donna quale affidataria della minore.

2. Il secondo motivo di ricorso è anch’esso non fondato.

Le ragioni di sostegno sono destinate a sconfinare nella stessa inammissibilità in quanto finalizzate a fornire una diretta rivisitazione del fatto nella manifesta infondatezza, per i portati contenuti della critica, del pure dedotto travisamento della prova.

Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), da desumersi dal testo del provvedimento impugnato o anche da altri atti del processo specificamente indicati, è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), restando quindi estraneo allo stesso ogni lettura di quella prova che risulti meramente alternativa a quella positivamente apprezzata nell’impugnata sentenza.

I contenuti delle telefonate del 12 e del 16 settembre 2015 sono congruamente composti in motivazione nel senso di escluderne ogni espressione di remissivo atteggiamento dell’imputato o comunque di un rapporto paritario e meramente conflittuale tra i due colloquianti, destinato ad escludere ogni prevaricazione dell’imputato ed ogni conseguente procurata sofferenza nella donna, all’interno di una cornice di prova diretta a rilevare mere contingenti conflittualità di coppia inidonee ad integrare il contestato reato di cui all’art. 572 c.p., per il richiesto costante atteggiamento dell’agente di maltrattare e denigrare la persona offesa.

Il quadro probatorio di più ampio contenuto registra infatti il convergere per le necessarie connotazioni indiziarie, oltre ad ulteriori passaggi di contenuto delle telefonate (aff. 93, 96, 97 e 98 delle trascrizioni delle registrazioni), le iniziative di terze persone tradottesi nel procurato intervento, in due occasioni, delle forze dell’ordine, per un esito indiziario che non risulta neppure contraddetto dalla segnalata, in sentenza, natura artificiosa delle telefonate di cui la vittima voleva avvalersi ai fini i prova, risultando siffatto intento ben rappresentato in motivazione come non in grado di incrinare la veridicità della situazione rappresentata.

3. Non è fondato il terzo motivo di ricorso.

Gli argomenti sviluppati su pretese contraddittorietà sussistenti tra l’intervenuto alleggerimento del quadro cautelare nel corso del giudizio di merito quanto al prevenuto – a cui, da ultimo, è stata revocata ogni misura (“Motivi nuovi” ed allegata ordinanza cautelare della Corte di appello di Ancona del 13 febbraio 2017) – ed il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) non valgono a segnalare in modo conducente le pretese violazioni.

La pericolosità sociale di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), opera rispetto a quella la cui presupposta valutazione guida il giudice del merito nella concessione o diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) su di un distinto piano.

L’unica interferenza invero tra misura cautelare e sospensione condizionale è quella sui limiti di pena che fanno scattare la sospensione ed escludono la misura restrittiva, ma il meccanismo non opera inversamente e quindi nel senso che se si esclude la pericolosità cautelare, per misura minore e non restrittiva della libertà, debba poi escludersi quella di reiterazione ai sensi dell’art. 163 c.p..

L’indicata non perspicuità della critica renda la stessa aspecifica e non in grado come tale di attaccare efficacemente l’impugnata sentenza, restando in tal modo assorbito ogni ulteriore profilo del proposto motivo di ricorso anche per i contenuti riportati nei motivi aggiunti.

4. Neppure il quarto motivo, come pure integrato dalla nuova memoria, merita accoglimento per non fondatezza e finanche non proponibilità dello stesso, a fronte di una motivazione che sostiene l’operata quantificazione in ragione dei vagliati parametri del tempo di protrazione della condotta, dei danni e delle sofferenze patite dall’offesa, quanto al penoso regime di vita conseguente alla relazione, nelle lesioni personali subite.

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Al rigetto segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute per rappresentanza e difesa dalla costituita parte civile.

PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata, disponendo il pagamento di tali spese in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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Avv. Marco Trasacco
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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

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