Turbata libertà degli incanti: sufficiente anche solo un “danno mediato e potenziale” alla regolarità della gara

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Avv. Marco TrasaccoLa fattispecie delittuosa di cui all’art. 353 c.p.p. si configura come un reato di pericolo: non occorre, invero, che l’azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un “danno mediato e potenziale”, costituito dalla semplice “idoneità” degli atti ad influenzare l’andamento della gara, senza che sia necessario, quindi, dimostrare un’effettiva alterazione dei suoi risultati.

I punti salienti


L’evento naturalistico del reato richiede, infatti, oltre all’ipotesi dell’impedimento della gara o dell’allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che è integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento.

Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi “comportamento perturbatore”, la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l’interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l’interesse pubblico al libero “gioco” della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto che i Giudici di merito non avessero fatto buon governo dei suddetti principi, avendo ritenuto sufficiente a configurare il reato la condotta dei ricorrenti, che non aveva determinato tuttavia alcun turbamento alla gara nel senso sopra precisato: la condotta collusiva o fraudolenta posta in essere dai ricorrenti, infatti, si era limitata all’acquisizione e all’utilizzazione di notizie riservate relative alla gara in vista della possibile (ma, poi mai realizzata) presentazione di offerte da parte imprese, a loro avviso, potenzialmente interessate. Le attività dei ricorrenti erano rimaste, quindi, ad uno stadio meramente preparatorio, neppure punibile a titolo di tentativo, non avendo arrecato alla gara una offesa almeno soltanto potenziale e mediata ovvero un vulnus ai beni giuridici protetti dall’art. 353 c.p..

La sentenza per esteso


Cassazione penale sez. VI, 17/11/2020, (ud. 17/11/2020, dep. 19/02/2021), n.6605

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato gli imputati P.G., P.F. e F.M. responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 353 c.p., contestato al capo B) della rubrica, e che li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Trenitalia s.p.a..

In particolare, agli imputati era stato contestato di aver, quali intermediari operanti nel settore degli agenti rappresentanti ferrotranvieri, turbato dal marzo 2011 al 18 maggio 2011 una gara Europea a procedura aperta indetta da Trenitalia s.p.a. per la progettazione e fornitura di kit destinati ai treni, in concorso con M.G., dipendente di Trenitalia, nominato quale membro della commissione della suddetta gara.

Secondo la prospettazione accusatoria, M. avrebbe prima della pubblicazione del bando (avvenuta con G.U.U.E. del 28 marzo 2011), consegnato al F. la documentazione tecnica di gara e poi, successivamente alla pubblicazione del bando, fornito allo stesso F. l’elenco delle imprese che avevano provveduto a ritirare il supporto informatico contenente la documentazione tecnica; a seguito dell’apertura delle offerte (da presentare entro il 13 maggio 2011), avrebbe aggiornato il F. delle decisioni assunte dalla commissione nel corso dell’esame delle stesse offerte.

Il F. avrebbe, a sua volta, comunicato i dati e le informazioni riservate ricevute dal M. a P.F. e P.G. e si sarebbe coordinato con questi ultimi, seguendone le direttive, in occasione dei contatti e degli incontri con i referenti di alcune delle imprese potenzialmente interessate alla partecipazione della gara.

I P. e il F. si sarebbero accreditati con i responsabili di imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara, sfruttando il possesso delle informazioni riservate ricevute dal M..

2.1. Secondo quanto accertato in sede di merito, M. aveva consentito ai correi di disporre anticipatamente di importanti informazioni riservate, necessarie per calibrare le offerte ed incidere pertanto sul regolare andamento della gara.

Grazie a queste informazioni ottenute in anticipo e a quelle che M. era in grado di fornire loro, i correi intendevano avviare accordi collusivi con ditte interessate alla gara (“giocando su più tavoli”), ovvero con quelle imprese disposte a comprare da loro queste informazioni.

In particolare, erano emersi i contatti per creare una partnership tra la società SPII – che non possedeva i requisiti per partecipare – e società del gruppo Ansaldobreda, che si presentava come la impresa concorrente più accreditata alla aggiudicazione della gara, in ragione delle dimensioni richieste per il volume di affari (6 milioni di Euro).

Risultava accertato che era stato contattato dagli imputati il direttore della società Contact, che aveva preso contatti in merito alla gara a sua volta con la SPII e con la Production Group; e M. aveva fornito agli imputati i nominativi delle imprese che avevano ritirato il DVD con le specifiche tecniche e che quindi erano potenzialmente interessate a partecipare alla gara (17 erano le ditte che avevano ritirato la documentazione e tra queste solo 4, la Solari, la Ansaldobreda in ATI con Saira, la FAP e la ECM avevano presentato l’offerta); che F. aveva comunicato al rappresentante della Solari il 13 maggio 2011 il nominativo delle imprese che avevano presentato l’offerta.

Secondo i Giudici di merito, le condotte commesse dagli imputati, se pur in concreto inidonee ad incidere sull’esito della gara – che era stata aggiudicata alla Solari (in data 20 luglio 2011), risultata comunque estranea ad accordi collusivi erano da ritenersi capaci invece a fuorviarla dal suo corretto svolgimento – quale era da ritenersi la fuoriuscita di notizie riservate.

2. Avverso la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati sopra indicati, denunciando, a mezzo dei loro rispettivi difensori, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Ricorso di P.G..

2.1.1. Violazione di legge processuale.

Secondo il ricorrente, all’udienza del 25 maggio 2018 erroneamente la Corte di appello lo ha dichiarato assente, anziché contumace, rinviando l’udienza senza disporre l’avviso in suo favore.

2.1.2. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all’art. 353 c.p. e agli elementi strutturali del reato nella forma di turbativa.

Si contesta la affermazione di penale responsabilità del ricorrente per il concorso nel reato di cui all’art. 353 c.p..

Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe addebitato agli imputati soltanto comportamenti incongrui e scorretti, senza accertare in concreto se quei comportamenti abbiano effettivamente determinato la turbativa della gara, alterando la regolarità della procedura o violando il principio della libera concorrenza tra offerenti.

Invero la sentenza impugnata in sede di trattazione unitaria dei distinti motivi di appello avrebbe soltanto affermato come nel caso di specie non potesse essere posto in dubbio che “gli atti posti in essere furono potenzialmente idonei a turbare il regolare svolgimento della gara, avvantaggiando i soggetti beneficiari delle informazioni riservate (la cui la cui conoscenza anticipata consentiva più ampi margini di tempo per la formazione di partecipazioni congiunte e per la proficua partecipazione alla gara) nell’ambito di accordi collusivi collocati nel corso dell’intera procedura, senza che assuma specifico rilievo la sussistenza di un’effettiva alterazione risultato della gara”.

Andava considerato invece che non vi é stata l’implicazione di alcuna impresa interessata o comunque partecipante alla gara e che la anticipata divulgazione di notizie riservate afferenti al bando non veniva ad integrare di per sé un fatto idoneo a turbare la gara, essendo le notizie rimaste confinate nel patrimonio conoscitivo di soggetti terzi che non le hanno trasferite a soggetti partecipanti alla gara. A tutto voler concedere si potrebbe essere in presenza di un’ipotesi di reato riconducibile all’art. 326 c.p..

Si rimarca che la sentenza ha evocato, ma senza alcuna prova, anche “accordi collusivi” collocati nel corso dell’intera procedura e che i comportamenti contestati ai restanti punti della imputazione non appaiono rilevanti rispetto all’ipotesi criminosa contestata: l’aver il M. fornito a F. i nominativi delle ditte che avevano ritirato il dischetto non era impedito dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 13) e la comunicazione delle decisioni in seduta pubblica della commissione dopo l’apertura la busta non determinava alcun vulnus all’interesse protetto dall’art. 353 c.p..

Non risulta accertato invece se le notizie riservate siano state, a loro volta, comunicate a coloro i quali avrebbero partecipato alla gara ovvero che il ricorrente abbia intrattenuto alcun contatto con la ditta risultata aggiudicataria o con altre che avevano presentato le offerte.

Difetta quindi in definitiva, secondo il ricorrente, la prova della sussistenza dell’evento del turbamento.

2.2. Ricorso di P.F..

2.2.1. Violazione di legge per difetto di correlazione tra il fatto contestato e quello per cui é intervenuta sentenza (artt. 521 e 533 c.p.p.).

Si contesta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sollevata con l’atto di appello e non affrontata correttamente dalla Corte di appello.

2.2.2. Violazione degli artt. 178,179,420 e 420-quater c.p.p..

Il ricorrente avanza analoga doglianza a quella sollevata da P.G., con riferimento alla erronea dichiarazione di assenza degli imputati all’udienza del 25 maggio 2018 e al rigetto della questione sollevata davanti alla Corte di appello.

2.2.3. Violazione dell’art. 353 c.p..

Il ricorrente denuncia come dalla lettura del capo di imputazione e delle due sentenze di merito emerga con tutta evidenza come il fatto oggetto di giudizio non possa in qualche modo integrare il delitto contestato.

Anche il ricorrente fa valere i rilievi sollevati dal ricorrente P.G. in ordine all’assenza di idoneità delle condotte (come descritte dal capo di imputazione e accertate in sede di merito) di influenzare il corretto svolgimento della gara e di mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice. L’anticipata conoscenza delle informazioni fornite dal M. poteva al più rilevare come rivelazione illecita di segreti d’ufficio e i successivi contatti con i referenti del gruppo Breda e della società SPII erano finalizzati non già alla creazione di una partnership in grado di partecipare alla gara bensì all’acquisizione di un contratto con di subfornitura.

La sentenza di primo grado ha dato rilevanza al fatto che P. avesse sfruttato le informazioni ottenute dal M. per creare una partnership tra la SII che non possedeva i requisiti per partecipare alla gara e le altre società del gruppo Ansaldo Breda che invece erano in possesso dei requisiti economici richiesti. Ipotesi che tuttavia non si concretizzò mai come risulta dal fatto che esse non compaiono tra le imprese che richiesero il DVD né tra quelle che presentarono l’offerta né ovviamente tra quelle aggiudicatarie. Ad identiche conclusioni é giunta anche la Corte d’appello.

Secondo il ricorrente, é evidente quindi come la condotta posta in essere dall’imputato non abbia avuto la benché minima influenza sul regolare svolgimento della gara, che di fatto non é mai stato messo in pericolo dall’imputato.

Nella specie la condotta si é arrestata ad una soglia precedente a quella di punibilità posto che le imprese contattate dal P. non hanno neanche formato la partnership suggerita, presupposto per la partecipazione alla gara medesima.

La gara si é svolta senza alcuna interferenza da parte dell’imputato.

Non può neppure parlarsi di tentativo, posto che la creazione della partnership avrebbe ampliato il numero dei partecipanti alla gara senza alcun pericolo per il regolare andamento della stessa. Quindi anche l’accordo che si cercava di perfezionare non aveva un fine illecito rispetto alla partecipazione alla gara. Si é trattato quindi di attività meramente preparatoria finalizzata ad un fatto lecito, mancando la prova di un fine diverso ed illecito.

2.2.4. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato.

Secondo il ricorrente, quanto ora rilevato, dimostrerebbe come sia mancata nella sentenza impugnata la verifica approfondita dell’effettiva messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

La sentenza appare contraddittoria ed illogica, posto che la ricostruzione dei fatti operata dei giudici di merito contrasta in modo evidente con le conclusioni cui sono pervenuti in ordine all’effettiva turbativa della gara.

2.2.5. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità concorsuale del ricorrente.

Si denuncia che la Corte di appello avrebbe omesso di fornire risposta al motivo di appello in ordine alla responsabilità del ricorrente.

2.2.6. Violazione di legge in relazione alla intervenuta prescrizione del reato.

Secondo il ricorrente, l’ultima condotta astrattamente a lui imputabile era quella connessa alla conversazione telefonica dell’11 aprile 2011 e quindi il reato risulterebbe già prescritto.

2.3. Ricorso di F.M..

2.3.1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 178,179,420,420-quater e 130 c.p.p. per omesso avviso all’imputato, assente e dichiarato contumace, in forza di correzione materiale con procedura de plano, della data di rinvio della trattazione del processo; adozione dell’ordinanza ex art. 130 c.p.p. fuori dei casi di errore materiale e con procedura adottata de plano.

Il ricorrente propone analoga censura già esaminata per le altre posizioni, relativa alla erronea dichiarazione dell’assenza dell’imputato all’udienza del 25 maggio 2018 e al mancato avviso del rinvio del processo.

2.3.2. Violazione di legge.

Il ricorrente articola censure analoghe a quelle avanzate dagli altri ricorrenti in ordine alla integrazione del reato contestato.

Pone in evidenza come le condotte accertate, commesse dal pubblico ufficiale e dagli altri imputati, siano incongrue e scorrette senza tuttavia avere le necessarie caratteristiche richieste dalla norma penale sia per mettere in pericolo la regolarità della gara sia per determinare l’evento naturalistico costituito dal turbamento della stessa.

La mera anticipata conoscenza da parte di soggetti non partecipanti alla gara di determinate notizie ad essa afferenti non costituisce invero fatto idoneo a turbare il regolare svolgimento della gara neppure in via potenziale, laddove le notizie, come nella specie, siano rimaste confinate nel patrimonio conoscitivo di soggetti che non le hanno divulgate.

Meramente assertiva é la affermazione da parte della Corte d’appello del vantaggio apportato ad alcuni “beneficiari delle informazioni riservate” nel contesto di accordi collusivi. Non risulta infatti che i contenuti dei DVD fossero stati portati a conoscenza di partecipanti alla gara.

In particolar modo, il ricorrente non ha avuto alcun rapporto con ditte facenti parte del gruppo Ansaldo, ma soltanto con Z.A. della ditta Solari che si era aggiudicata la gara e che é risultata peraltro del tutto estranea al processo penale perché non é emerso dalle indagini nessun atto di favoritismo o di impropria messa a conoscenza di notizie riservate da parte dell’imputato (pare davvero singolare che il ricorrente avesse avuto notizie riservate e non le avesse poi utilizzate con il soggetto che ha vinto la gara).

Quanto poi agli accordi collusivi vi é un totale deficit motivazionale da parte della Corte d’appello nel senso che neppure in primo grado si dà conto di come e quando tali accordi siano stati conclusi.

Quindi a fronte dell’accertamento della divulgazione da parte di M. di notizie riservate e che queste furono prima rivelate al ricorrente e poi da questi a P.G., le sentenze di merito non hanno accertato come e se queste stesse notizie furono comunicate a coloro che avevano partecipato alla gara, così turbandone il regolare svolgimento.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati per i motivi di seguito allegati.

2. Va in primo luogo rilevato che risulta oramai decorso il termine massimo di prescrizione del reato, commesso al più tardi il 18 maggio 2011.

Le censure difensive devono essere esaminate, ai fini dell’art. 578 c.p.p., in presenza della condanna dei ricorrenti alle statuizioni in favore della parte civile, e per verificare se sussistano gli elementi per addivenire ad una più favorevole pronuncia di assoluzione nel merito, secondo quanto stabilisce l’art. 129 c.p.p., comma 2.

3. Fondata appare la questione proposta, con declinazioni sovrapponibili, da tutti e tre i ricorrenti in ordine alla configurabilità del reato contestato.

3.1. Il nucleo delle censure avanzate dai ricorrenti attiene all’assenza nel fatto, come accertato in sede di merito, dell’evento naturalistico del reato, costituito dal “turbamento della gara”.

I principi di diritto più volte affermati in sede di legittimità convergono nel configurare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 353 c.p. come reato di pericolo: non occorre invero che l’azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma é sufficiente anche so(o che essa produca un “danno mediato e potenziale”, costituito dalla semplice “idoneità” degli atti ad influenzare l’andamento della gara (tra le tante, Sez. 6, n. 10272 del 23/01/2019, Cesosimo, Rv. 275163), senza che sia necessario quindi dimostrare un’effettiva alterazione dei suoi risultati (Sez. 2, n. 43408 del 23/06/2016, Martinico, Rv. 267967).

L’evento naturalistico del reato richiede infatti, oltre all’ipotesi dell’impedimento della gara o dell’allontanamento degli offerenti, che sia stato realizzato anche solo il turbamento della gara, situazione questa che é integrata da una condotta che abbia anche soltanto influito sulla sua regolare procedura, alterandone lo svolgimento (in tal senso, il turbamento può consistere anche nello “sviamento” del regolare svolgimento della gara, tale da determinarne uno sviluppo anomalo).

Onde evitare di conferire rilievo penale a qualsiasi “comportamento perturbatore”, la condotta tipica deve essere idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano non solo con l’interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l’interesse pubblico al libero “gioco” della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (così, Sez. 6, n. 12821 del 11/03/2013, Adami, Rv. 254906; in senso conforme, tra tante, Sez. 2, n. 7013 del 05/11/2018, dep. 2019, Morabito, non mass.; Sez. 6, n. 2989 del 15/01/2019, Filippelli, non mass.).

3.2. Ciò premesso, va osservato che i Giudici di merito non hanno fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo sufficiente a configurare il reato la condotta dei ricorrenti, che non ha determinato tuttavia alcun turbamento alla gara, nel senso sopra precisato.

In definitiva, la condotta collusiva o fraudolenta posta in essere dai ricorrenti si é limitata all’acquisizione e la utilizzazione di notizie riservate relative alla gara in vista della possibile (ma, poi mai realizzata) presentazione di offerte da parte imprese, a loro avviso, potenzialmente interessate. I Giudici di merito non hanno dimostrato come tale condotta abbia arrecato alla gara una offesa almeno soltanto potenziale e mediata, ovvero un vulnus ai beni giuridici protetti dall’art. 353 c.p.. Le attività dei ricorrenti sono rimaste infatti ad uno stadio meramente preparatorio, neppure punibile a titolo di tentativo.

Significativa é nella vicenda processuale in esame l’assestamento della contestazione accusatoria: nella imputazione provvisoria allegata all’avviso ex art. 415-bis c.p.p. era stato contestato il concorso nel reato anche degli esponenti delle ditte, tra le quali la Solari, risultata aggiudicataria; in quella definitiva, le ditte contattate e in particolare la Solari sono invece rimaste del tutto estranee agli illeciti penali.

Gli unici incontri e contatti accertati in sede di merito sono stati invero quelli dei ricorrenti con società che non hanno avuto alcun collegamento, neppure potenziale, con la gara (neppure avevano manifestato un eventuale concreto interesse alla partecipazione).

I contatti invece tenuti con la Solari – la impresa aggiudicataria – sono stati invece collocati dai Giudici di merito in una fase postuma alla presentazione delle offerte. Di qui la ritenuta estraneità degli esponenti di tale società alla ipotesi di turbativa della gara.

Ne risulta quindi un quadro probatorio in cui l’unica condotta accertata a carico degli imputati é stata quella di adoperarsi per sfruttare le informazioni avute dal M., ma senza alcun esito, stante il disinteresse dimostrato dalle ditte contattate a voler presentare offerte per quella gara. Una condotta, che rispetto alla fattispecie contestata dell’art. 353 c.p., non ha quindi superato la soglia di offensività, collocandosi in una fase meramente preparatoria, sfornita dell’idoneità a dar luogo anche al tentativo del reato e qualificabile, al più come istigazione a commettere un reato, non punibile ex art. 115 c.p..

Va a tal riguardo rammentato che per la configurabilità del tentativo rilevano anche quegli atti classificabili come “preparatori”, purché facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (tra le tante, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963).

Situazione, questa, non ricorrente nella fattispecie in esame.

Mancano, quindi, all’evidenza, nella specie, i presupposti oggettivi per la configurabilità del reato ascritto.

3.3. Resta a questo punto da esaminare se la condotta ascritta agli imputati, così come accertata dai Giudici di merito, possa essere diversamente qualificata ai sensi degli artt. 110 e 326 c.p..

Ebbene, la condotta del M. riveste senza dubbio i connotati oggettivi tipici della fattispecie della rivelazione di segreti d’ufficio di cui all’art. 326 c.p., comma 1, in ragione sia della qualità rivestita dal predetto coimputato (membro della commissione della procedura della gara in esame) sia della natura delle informazioni rivelate.

L’obbligo di mantenere il segreto non é infatti limitato alle informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo, ma si estende anche alle informazioni per le quali la diffusione – come nella specie – sia prevista in un momento successivo (in tema di gara di appalto, Sez. 6, n. 4896 del 04/12/2015, dep. 2016, Taffo, Rv. 266310).

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per la condotta ascritta ai ricorrenti, quali soggetti “estranei” alla sfera di dominio del segreto.

Secondo un rigoroso orientamento, che ha trovato da ultimo una consolidata e costante applicazione nella giurisprudenza di legittimità e al quale il Collegio intende dare continuità, la punibilità dell’extraneus che non abbia né cercato la notizia né indotto l’agente del reato proprio alla rivelazione costituisce un’indebita estensione dell’ambito di operatività della previsione penale, che come tale si pone in palese violazione del principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. e di tassatività della previsione incriminatrice (per tutte, Sez. 6, n. 34928 del 17/04/2018, Guglielmo, Rv. 273786).

Per la sua punibilità a titolo di concorso di persone é necessario, pertanto, che il soggetto non qualificato abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione.

Dalla ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito quel che emerge é che M. avesse consegnato a F.M. il DVD con le specifiche tecniche della gara, non risultando per contro alcun contributo di quest’ultimo o degli altri ricorrenti alla commissione del reato nei termini sopra indicati.

Né un approfondimento sul punto risulta possibile in sede di rinvio, anche ai soli fini civili, posto che le due sentenze di merito, nell’affrontare la questione della fuoriuscita delle notizie riservate, hanno dato pienamente conto del materiale probatorio esistente (le due conversazioni telefoniche intercettate il 16 marzo 2011).

Parimenti deve concludersi per l’altra rivelazione indebita, avente ad oggetto l’elenco delle società che avevano ritirato il suddetto DVD (anche in tal caso, le captazioni davano solo atto della comunicazione della informazione fatta dal M. al F.).

4. Alla stregua dei rilievi sopra illustrati, la sentenza impugnata deve dunque essere annullata.

La rilevata assenza degli elementi tipici della fattispecie penale contestata legittima l’adozione in questa sede di una formula liberatoria di merito per insussistenza del fatto.

L’annullamento, per la sua portata assorbente, rende superfluo l’esame di ogni altro motivo e travolge anche le statuizioni di condanna degli imputati al risarcimento, in favore della parte civile, dei danni.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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L'Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord e nel corso degli anni, ha approntato consulenza e difesa nell'ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. E' un Avvocato Penalista abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione (Cassazionista).

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