Traffico di sostanze stupefacenti: per l’associazione è necessario un vincolo durevole tra il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti

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Avv. Marco TrasaccoL’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste quando sia rilevabile un vincolo durevole tra il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo al vincolo associativo la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che si accerti che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell’esistenza di risorse dell’organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento.

In sintesi


In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che occorre da parte dell’acquirente, perché possa dirsi partecipe, la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, con la consapevolezza e la volontà che la stabilità di tale rapporto garantisce l’operatività dell’associazione, in tal caso potendosi ravvisare la necessaria affectio, ossia l’agire di acquirente e fornitori per il soddisfacimento di un interesse comune.

La sentenza per esteso


Cassazione penale sez. VI, 01/12/2020, (ud. 01/12/2020, dep. 25/02/2021), n.7526
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, all’esito di riesame, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Ufficio del 3 febbraio 2020, ha sostituito con gli arresti domiciliari la custodia cautelare in carcere applicata a F.M. per il delitto di partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – con esclusione del ruolo direttivo in origine addebitatogli – e per alcuni “reati-scopo” (capi 1, 22 e 41 dell’incolpazione).

2. Per il tramite del suo difensore, F. contesta il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale, ritenendolo inficiato da violazioni di legge e da vizi cumulativi di motivazione.

2.1. Con un primo motivo, in particolare, censura la lettura delle conversazioni intercettate posta dal Tribunale a fondamento del proprio giudizio, sostenendo che dalle stesse emergano soltanto un suo incontro con il coindagato P. e l’esistenza di suoi debiti verso costui, ma nulla che possa consentire di stabilire la causale dell’uno e degli altri: in particolare, che essi riguardassero acquisti di stupefacenti da lui compiuti; nè, in tal caso, di quali quantità si fosse trattato e quante siano state le eventuali transazioni illecite. Nulla emerge, infatti, sotto tali profili, dalle parole di esso ricorrente nè da eventuali elementi di prova ulteriori: talchè le valutazioni di quel materiale probatorio compiute dal Tribunale debbono ritenersi illogiche e congetturali.

2.2. Con il secondo motivo, invece, sul presupposto del carattere comunque episodico di quelle ipotizzate transazioni illegali, il ricorrente contesta la configurabilità di una sua partecipazione al sodalizio criminale di cui al capo 1), sostenendo, in particolare, che l’ordinanza impugnata non dimostri che egli abbia agito con la consapevolezza e la volontà di prendere parte all’accordo criminoso e di condividere, quindi, in modo stabile e permanente, il relativo programma criminoso.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè funzionale ad una rivalutazione del materiale probatorio, e quindi ad un giudizio di fatto, che non compete al giudice di legittimità.

Il ricorrente si limita, infatti, a dissentire dalla lettura delle conversazioni oggetto d’intercettazione che ha operato il Tribunale del riesame, peraltro senza neppure addurne una alternativa, non consentendo, perciò, di apprezzare un possibile travisamento della prova e, di conseguenza, una illogicità manifesta della motivazione, soltanto in presenza dei quali la Corte di cassazione potrebbe esercitare il suo potere demolitorio.

Al contrario, il percorso giustificativo tracciato dall’ordinanza si presenta del tutto lineare sotto il profilo logico, fondato com’è sull’indiscusso riferimento, nelle varie conversazioni intercettate, a debiti del F. per alcune migliaia di Euro verso i coindagati S. e P.; a consegne di quest’ultimo, in favore del primo, effettuate con molta circospezione ed apprensione, ed aventi per oggetto qualcosa lasciato nei pressi di un palo per strada; al sistematico esercizio, da parte di quei coindagati, del traffico di stupefacenti: elementi di solare evidenza dimostrativa, tanto più perchè non contraddetti da spiegazioni alternative ipotizzate dal ricorrente od altrimenti evincibili dal provvedimento impugnato.

2. E’ fondata, invece, la seconda doglianza, in tema di partecipazione al reato associativo.

Tanto si desumerebbe – secondo l’ordinanza impugnata – dalla consistenza dei debiti maturati dal F. verso i già ricordati P. e S., dai quali sarebbe ulteriormente possibile desumere che egli godesse di forniture a credito, anche per ingenti quantitativi e con possibilità di pagamenti dilazionati; inoltre, dalle conversazioni emergerebbe com’egli si occupasse della riscossione dei crediti. Da tali premesse, dunque, l’inferenza conclusiva per cui egli sarebbe partecipe del sodalizio, con il ruolo di “spacciatore al dettaglio” e “referente di un’ampia pletora di acquirenti”.

Tali considerazioni, invero, appaiono il prodotto di un salto logico.

Anzitutto, la conversazione sulla base della quale il Tribunale attribuisce al F. il ruolo di esattore di crediti per conto del sodalizio è, giust’appunto, una sola, nella quale il debitore compulsato è anch’egli uno soltanto e F. parla individualmente, senza operare alcun riferimento ad un gruppo od anche soltanto a terzi in qualsiasi modo interessati alla transazione: non è possibile ragionevolmente escludere, pertanto, che quello di cui reclamava l’adempimento fosse un proprio credito personale, maturato nella sua individuale attività di spaccio.

Quanto al rapporto con P. e S., le evidenze disponibili ne dimostrano solamente la dimensione economica complessiva. Non è possibile rilevare, invece, dall’ordinanza impugnata, se quel volume d’affari fosse il prodotto di un rapporto di fornitura sistematico e protratto nel tempo, ovvero derivasse da transazioni di più consistente importo ma episodiche e legate a situazioni contingenti (ad esempio, maggiore convenienza economica della singola partita, momentanea assenza di altri canali di rifornimento).

Tali rapporti, peraltro, almeno per quanto emerge dall’ordinanza, risultano essersi sviluppati in un arco cronologico piuttosto ristretto, pari all’incirca a tre mesi. E, se è vero che il fattore cronologico non costituisce, di per sè, un elemento decisivo ai fini della sussistenza o meno di una condotta partecipativa, ciò non di meno, nello specifico, esso contribuisce a rendere malcerto il quadro di gravità indiziaria, in ordine alla sussistenza di quel nucleo di interesse comune e non occasionale tra organizzazione fornitrice ed acquirente, indispensabile per ritenere quest’ultimo munito della c.d. affectio societatis, pur nell’ineliminabile diversità di scopi immediati, agendo l’una e l’altro con il primario obiettivo di ritrarre il maggior lucro possibile a discapito dell’altro.

Va, infatti, ribadito il principio per cui l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sussiste quando sia rilevabile un vincolo durevole tra il fornitore di droga e gli spacciatori acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo al vincolo associativo la diversità degli scopi personali e degli interessi economici perseguiti dai singoli partecipi, sempre che si accerti che le condotte siano poste in essere con la consapevolezza dell’esistenza di risorse dell’organizzazione su cui contare, e con la coscienza e volontà di far parte del sodalizio e di contribuire, con la propria azione, al suo mantenimento (fra tante, Sez. 2, n. 10468 del 10/02/2016, Ancora, Rv. 266405). Occorre, cioè, da parte dell’acquirente, perchè possa dirsi partecipe, la costante disponibilità all’acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, con la consapevolezza e la volontà che la stabilità di tale rapporto garantisce l’operatività dell’associazione, in tal caso potendosi ravvisare la necessaria affectio, ossia l’agire di acquirente e fornitori per il soddisfacimento di un interesse comune (in questo senso, Sez. 1, n. 30233 del 15/01/2016, Giaquinto, Rv. 267991).

3. Per tale capo, dunque, l’ordinanza impugnata dev’essere annullata e gli atti debbono essere restituiti al Tribunale emittente, per il necessario supplemento istruttorio o, comunque, argomentativo, in applicazione degli appena ricordati principi di diritto.

PQM
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla contestazione associativa e rinvia per nuovo giudizio sul capo al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 7.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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marco trasacco


L'Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord e nel corso degli anni, ha approntato consulenza e difesa nell'ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. E' un Avvocato Penalista abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione (Cassazionista).

Esercita innanzi a tutte le Autorità Giudiziarie del territorio nazionale e, prevalentemente, presso uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Napoli (tra cui Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di Nola, di Napoli Nord (Aversa), Tribunale di Napoli e Tribunale per i Minorenni di Napoli).

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