Guida in stato ebbrezza, è possibile rifiutarsi di fare l’esame del sangue se richiesto dalla polizia ma non dai sanitari

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Avv. Marco Trasacco | Quando l’esecuzione del prelievo del sangue da parte del personale medico non avvenga nell’ambito dei normali protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia al fine di acquisire la prova del reato nei confronti del soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come una vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’art. 114  – obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Corte di Cassazione del 1 febbraio 2018, n. 4943).

La Corte di legittimità ha anche chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talché non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’art. 114 disp. Att. c.p.p. (Cass. pen., Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 38458).

In seguito la sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. NARDIN Maura – Consigliere –
Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. CENCI Daniele – Consigliere –
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.M.F. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/12/2016 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta da Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;
Udite le conclusioni del PG Dott.ssa MIGNOLO OLGA che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Udito il Difensore avv. ALBERTO FENOS del Foro di Pordenone che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Venezia, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente D.M.F., con sentenza del 12/12/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Monocratico di Treviso, emessa in data 17/10/2014, appellata dal P.G. e dall’imputato, rideterminava la pena inflitta in mesi 6 di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda, con revoca della conversione della pena in lavoro di p.u., con pena sospesa e non menzione.

Il Tribunale Monocratico di Treviso, all’esito di giudizio dibattimentale di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava l’imputato responsabile del reato di guida in stato d’ebbrezza di cui alla lettera C dell’art. 186 C.d.S., (valori alcolemici, accertati mediante analisi dei liquidi biologici, di 2,61 g/l), aggravato dall’avere cagionato un incidente stradale e dall’ora notturna (art. 186 C.d.S., commi 2 bis e 2 sexies), commesso in (OMISSIS).

L’imputato veniva condannato in primo grado alla pena di mesi 8 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, con la concessione delle attenuanti generiche e conversione in 248 giorni di lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, D.M.F., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a. VIOLAZIONE DELL’ART. 186 C.d.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 606 C.P.P., LETT. B; CARENZA, CONTRADDITTORITA’ E, COMUNQUE, MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE (ART. 606 C.P.P., LETT. E).

Il ricorrente deduce che i prelievi ematici venivano effettuati su richiesta della P.G. e non, come affermato in sentenza, a fini terapeutici. Infatti, la P.G. inviava alle ore 2.24 del (OMISSIS), a mezzo fax, al Pronto Soccorso una richiesta di accertamenti urgenti sulla persona ex art. 353 c.p.p., prima che l’imputato vi giungesse alle ore 2,52. Il prelievo non sarebbe avvenuto, pertanto, nell’ambito di un protocollo medico attivato dalla struttura sanitaria, ma al solo scopo di accertare la configurabilità del reato di cui all’art. 186 C.d.S., contrariamente a quanto dichiarato dal teste Z..

La corte di appello – ci si duole- avrebbe valorizzato solo alcuni frammenti della deposizione dello Z., che rendeva una testimonianza sostanzialmente contraddittoria, in quanto lo stesso teste successivamente affermava che l’alcolemia era stata fatta su richiesta della Polizia Stradale.

Inoltre la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare come la richiesta di sottoposizione agli accertamenti era stata indirizzata esclusivamente alla Direzione Sanitaria e non fosse mai pervenuta all’imputato, che non ebbe, perciò, a rilasciare alcun consenso all’effettuazione del prelievo.

Inoltre dalla motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe che le forze dell’ordine abbiano mai provveduto ad accertare l’identità di colui che era alla guida dell’autovettura, sulla quale permarrebbe una sostanziale incertezza.

b. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 178,180,182,191,354 E 356 c.p.p. E ART 114 DISP. ATT. C.P.P. (ART. 606 C.P.P., LETT. C); CARENZA, CONTRADDITTORIETA’ E, COMUNQUE, MANIFESTA ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE (ART. 606 c.p.p., LETT. E).

Il ricorrente definisce inammissibile la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, in quanto gli stessi non avrebbero reso alcuna motivazione sulle ragioni per cui la richiesta inoltrata dalla P.G. all’ospedale, prima che i sanitari procedessero ai prelievi, non costituisca atto di accertamento irripetibile.

Se la verifica del tasso alcolemico richiesta nei confronti di un soggetto ospedalizzato configura un atto investigativo di P.G. effettuato a fronte di un stato di alterazione o di elementi che lasciano intendere l’avvenuta commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico fatto ai fini dell’accertamento della responsabilità penale non può essere privato delle ordinarie garanzie previste per tutti gli accertamenti urgenti sulla persona, conclude il ricorrente.

c. VIOLAZIONE DELL’ART. 192 C.P.P., ART. 530 C.P.P., COMMI 1 E 2, ARTT. 533 E 546 C.P.P. (ART. 606 C.P.P., LETT. C); CARENZA, CONTRADDITTORIETA’ E. COMUNQUE, MANIFESTA LOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE (ART. 606 C.P.P., LETT. E).

Con il terzo motivo, il ricorrente chiede di verificare se la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, basata sulle sole dichiarazioni dei testi, poggi su concreti riscontri processuali o piuttosto sia l’esito di un giudizio affrettato, che conduca ad una conclusione meramente congetturale.

Ritiene il ricorrente che le acquisizioni processuali non consentano di superare il limite del ragionevole dubbio.

Nel caso di specie ci si duole che la Corte territoriale consideri attendibile la ricostruzione eseguita dal primo giudice, fondata sulla deposizione di un teste senza attribuire rilievo alle altre dichiarazioni rese dallo stesso teste nel corso del giudizio. Il Tribunale avrebbe ritenuto che il conducente veniva trasportato in ospedale prima dell’intervento della P.S. e successivamente identificato nell’imputato. Invece la deposizione dell’agente De. chiarisce di non aver avuto alcun contatto con l’imputato, di non averlo visto nell’abitacolo, nè di aver sentito alcuna persona informata sui fatti, sul luogo del sinistro.

Gli agenti avrebbero potuto identificare il conducente solo nel caso si fossero recati in ospedale.

Ma la corte di appello condivide la valutazione del primo giudice ritenendo che dalla circostanza che l’imputato fosse stato condotto presso il Pronto Soccorso e che lo stesso imputato non abbia mai contestato di essere stato alla guida del veicolo, si desumerebbe la sussistenza della penale responsabilità di aver guidato in stato di ebbrezza.

Non si capisce, però, argomenta il D.M., quale sia il fatto certo dal quale desumere l’esistenza del fatto da provare, ossia la condotta di trovarsi alla guida in stato di ebbrezza.

Il conducente non è mai stato visto nell’abitacolo, nè successivamente identificato, precisa il ricorrente. La sentenza impugnata invece di prendere atto dell’incongruenza degli elementi emersi nel giudizio, ne darebbe per scontata la sussistenza e la rilevanza senza valutare approfonditamente le dichiarazioni testimoniali, mentre avrebbe dovuto, preso atto della sussistenza di un ragionevole dubbio pronunciare il proscioglimento dell’imputato.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione di legge.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.

E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).

3. La Corte veneziana ha ritenuto che la prima sentenza meritasse integrale conferma, confutando le argomentazioni difensive proposte in quella sede con motivazione logica e congrua e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità.

Preliminarmente, ha respinto il primo motivo di doglianza, con il quale si eccepiva la mancata identificazione dell’odierno imputato nel soggetto alla guida del veicolo al momento del sinistro, rilevando che la P.G. intervenuta sul posto accertava che il conducente del veicolo era stato trasportato presso il locale pronto soccorso, ove l’imputato risultava essere stato visitato alle 3,42 per le ferite riportate in un incidente stradale.

Del resto, come correttamente si rileva nell’impugnata sentenza, la circostanza che il D.M. non abbia mai contestato, nel processo di primo grado, di essere stato alla guida del veicolo, rende del tutto inverosimile che lo stesso possa essere stato coinvolto nell’incidente ad altro titolo.

La pronuncia impugnata, sul punto, non appare viziata nè sotto il denunciato profilo della violazione di legge e nemmeno sotto quello del vizio motivazionale.

Quanto a quest’ultimo, va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009 n. 12110 e n. 23528 del 6/6/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).

Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene nè alla ricostruzione dei fatti nè all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).

Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.

Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46.

Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.

Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (altri era alla guida), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.

Com’è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica “rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da “altri atti del processo”, purchè specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.

Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia laddove individua il D.M. come il conducente dell’autoveicolo alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perchè trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.

4. I giudici del gravame del merito confutano, con motivazione logica e aderente ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità anche la doglianza oggi riproposta in ordine all’avvenuta esecuzione degli accertamenti ematici, senza previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e senza averne richiesto il preventivo consenso. Come si dirà più articolatamente nelle pagine che seguono, l’avviso non occorreva in quanto il prelievo è stato eseguito nell’ambito di un protocollo di cure di pronto soccorso e non occorreva neanche il consenso, potendo rilevare, semmai, un esplicito dissenso che non risulta esserci stato.

Viene dato atto, in sentenza, che nel secondo grado di giudizio veniva svolta l’attività di rinnovazione dibattimentale volta all’acquisizione della cartella relativa al paziente D.M.F. e all’audizione del teste dottor Z.G.. Ebbene, proprio l’integrazione istruttoria consentiva di fugare ogni dubbio circa il fatto che l’imputato, ferito, ricoverato per ben tre giorni nella struttura ospedaliera e venne sottoposto ai prelievi ematici per ragioni terapeutiche, nell’ambito del protocollo medico di pronto soccorso attivato dalla struttura sanitaria.

Non assume, perciò, alcun rilievo la circostanza che l’accertamento ematico fosse stato anche immediatamente richiesto ai medici dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti a seguito del sinistro, dal momento che tale accertamento si è poi inserito nell’ambito del prelievo eseguito per le cure del caso.

Diversamente da quanto si sostiene in ricorso non può definirsi contraddittoria la deposizione del teste Z. che, con estrema sincerità, ha confermato non solo l’avvenuta effettuazione del prelievo ematico nell’ambito del protocollo sanitario ma anche che l’accertamento dell’alcolemia era stato anche richiesto della Polizia Stradale. Del resto – va ancora una volta ribadito- è fuori di dubbio e mai contestato che l’imputato ebbe a riportare ferite che, come detto, ne determinarono il ricovero ospedaliero per tre giorni.

Perciò, è assolutamente corretto il richiamo da parte dei giudicio del gravame del merito al dictum di questa Corte secondo cui per l’accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinali protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso (Sez. 4, n. 26108 del 16/5/2012, Pesaresi, Rv. 253596; conf. Sez. 4, n. 1827 del 04/11/2009 dep. il 2010, Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118 del 9/12/2008 dep. il 2009, Rv. 242834; Sez. 4 n. 22599/2005, che ebbe ad esaminare una fattispecie in cui il tribunale aveva assolto l’imputato ritenendo non utilizzabili i risultati dell’esame ematico che era stato compiuto secondo i normali protocolli di pronto soccorso presso l’ospedale dove il soggetto era stato trasportato per le lesioni riportate dopo un incidente stradale e, in accoglimento del ricorso presentato dal P.M., in applicazione del principio di diritto così affermato, annullò la sentenza di assoluzione, con rinvio al tribunale per nuovo esame della vicenda).

In proposito, va anche ribadito che è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico laddove questo sia finalizzato chiaramente ed unicamente all’accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona: nella concreta fattispecie, come già evidenziato, il prelievo ematico è stato effettuato, invece, presso una struttura ospedaliere nell’ambito del protocollo medico di pronto soccorso a seguito di incidente stradale; nè rileva, con riferimento a prelievo effettuato nell’ambito del protocollo di pronto soccorso a seguito di incidente, che possa esservi stata anche una richiesta della Polizia Giudiziaria (così il condivisibile dictum di Sez. 4, n. 6755 del 6/11/2012 dep. il 2013, Guardabascio, Rv. 254931, che il Collegio ritiene vada ribadito).

Più nello specifico è stato precisato che i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la ” mancanza di un preventivo consenso” dell’interessato (Sez. F, n. 52877 del 25/8/2016, Ilardi, Rv. 268807 che, in applicazione di tale principio, ha precisato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può, invece, opporre un “espresso dissenso” al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcol nel sangue, in presenza del quale l’eventuale accertamento effettuato dalla P.G. è illegittimo ed i suoi risultati saranno inutilizzabili; conf. Sez. 4, n. 26108 del 16/5/2012, Pesaresi, Rv. 253596).

5. Questa Corte di legittimità -va ricordato- ha anche chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reità a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talchè non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. (Sez. 4, n. 38458 del 4/6/2013, Grazioli, Rv. 257573; coni. Sez. 4, n. 34145 del 21/12/2011 dep. il 2012, Invernizzi, Rv. 253746). Tale attività non è finalizzata alla ricerca delle prove dì un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l’esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicchè non sussiste alcun obbligo di avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., (cfr. la recentissima Sez. 4 n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, non ancora mass. che richiama Sez. 4 n. 53293 del 27/09/2016; Rv. 268690; Sez. 6 n. 43894 del 13/09/2016, Rv. 268505). La successiva utilizzabilità dell’atto in sede processuale va, infatti, equiparata, come si diceva in precedenza, a quella di un documento e non può considerarsi atto di polizia giudiziaria, anche ove l’acquisizione sia avvenuta ad iniziativa di questa, ma dopo che l’accertamento sanitario fosse già stato avviato, esclusivamente nell’ambito di quel protocollo.

Ove, invece, l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (così la già ricordata Sez. 4 n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, non ancora mass e, in termini, Sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 dep. il 2017, Tolazzi, Rv. 268885; Sez. 4 n. 53293 del 27/9/2016, Rv. 268690; Sez. F. n. 34886 del 6/8/2015, Rv. 264728).

In tale ipotesi, cioè, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facoltà espressamente attribuita dalla legge, in quanto l’art. 348 c.p.p., comma 4, prevede, per l’appunto, che “La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”, precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l’osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero (cfr. Sez. 3 n. 16683 del 5/03/2009, Rv. 243462; n. 5818 dei 10/11/2015 dep. il 2016, Rv. 266267).

In altri termini, la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorchè la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall’art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l’esame spirometrico, ma di delegare l’accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto. L’avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere, dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’atto (cfr. Sez. 4 n. 15189 del 18/1/2017, Rv. 269606; sez. 3 n. 23697 del 1/3/2016, Rv. 266825).

6. Come rileva condivisibilmente la richiamata sentenza 755/2013, non può sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del campione costituisca una causa di inutilizzabilità patologica dell’accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13 Cost., comma 2, non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (cfr. Sez. 4 n. 1522 del 10/12/2013 dep. il 2014), Rv. 258490; Sez. 4 n. 10605 del 15/11/2012 dep. il 2013, Rv. 254933 in cui la S.C. ha, tuttavia, chiarito, come si dirà di qui a poco, che il prelievo non sarebbe effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario); Sez. 4 n. 15189 del 18/1/2017, Rv. 269606).

Innanzitutto, va osservato, come già si ebbe occasione di fare in quella pronuncia, che le situazioni, in relazione all’accertamento del tasso alcoolemico, che in concreto possono prospettarsi, nel momento in cui il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale e venga condotto presso una struttura sanitaria, sono diverse, ma, ad ognuna di esse, è possibile dare una regolamentazione ricavabile dalla norma di riferimento, che è l’art. 186 C.d.S., comma 5, nella sua attuale formulazione già in vigore al momento del fatto di cui trattasi.

La norma prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico su richiesta degli organi della Polizia Stradale viene effettuato da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Il successivo art. 186 C.d.S., comma 6, statuisce che, qualora da tale accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini delle applicazioni delle sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Ne discende che, in presenza dei presupposti di fatto indicati (coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria) l’accertamento del tasso alcoolemico, richiesto ai sanitari da organi della Polizia Giudiziaria, è utilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all’effettuazione dell’accertamento stesso.

Il primo presupposto di fatto, e cioè il coinvolgimento in un incidente stradale, è un dato oggettivo, non rilevando se esso abbia o meno coinvolto solo il veicolo dell’interessato o anche di altri, quel che importa, infatti, è il pericolo causato alla circolazione stradale; per la sussistenza del secondo presupposto è necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura, presso cui è stato condotto l’interessato, nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso; a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche, è rimessa agli stessi sanitari.

Nell’ambito delle cure che vengono in tal modo prestate, con il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l’accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal conducente.

In tale caso -che, si ribadisce, è quello di un soggetto che necessita di cure di pronto soccorso nell’ambito delle quali comunque i medici l’avrebbero sottoposto a prelievo ematico- poichè l’acquisizione del risultato dell’accertamento ematico è previsto ex lege, non è affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l’interessato venga avvertito della facoltà di nomina di un difensore.

Come condivisibilmente rilevava già la citata sentenza 755/2013, il conducente potrebbe, però, opporsi ad essere sottoposto alle cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue e, sostanzialmente all’accertamento del tasso alcoolemi-co, disposti dai sanitari nell’ambito di applicazione del protocollo di pronto soccorso cui si è fatto riferimento, ma, in tal caso, atteso il collegamento tra il settimo ed l’art. 186 C.d.S., comma 5, egli sarebbe punito con le pene previste dal comma 2, lett. c) dello stesso articolo, sempre, però, che fosse stato informato che, nell’ambito delle cure mediche, era stato richiesto da parte della P.G. ai sanitari il prelievo di sangue per l’accertamento del tasso alcoolemico. Diversamente, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di P.G. di effettuare l’analisi del tasso alcoolemico, in presenza di un dissenso espresso dell’interessato, sarebbe illegittima e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, sarebbe inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall’art. 186 C.d.S., comma 2, (cfr. sul punto anche Sez. 4, n. 26108 del 16/05/2012 Rv. 253596 secondo cui ” i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato, ove, in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all’accertamento della presenza di alcool nel sangue).

7. Non a caso si è fatto riferimento al “dissenso espresso dell’interessato” e non al suo “mancato consenso”, in quanto l’utilizzazione dell’una o dell’altra locuzione ha risvolti applicativi di non poco conto. Ed, infatti, se basta “il dissenso espresso dell’interessato” gli organi di P.G. possono richiedere ai sanitari l’effettuazione del prelievo ematico e, quindi, dell’accertamento del tasso alcoolemico, ancorchè gli stessi non abbiano ritenuto necessario di sottoporre l’interessato a cure mediche, deducendo il consenso di quest’ultimo, ovviamente previa informazione al medesimo della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico (trattasi pur sempre di un consenso informato) anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso; altrimenti, se si richiede “il consenso dell’interessato” è ovvio che esso debba essere espresso, cioè non ricavabile da suoi atteggiamenti.

La scelta del Collegio di ritenere che, per l’utilizzabilità processuale dell’accertamento del tasso alcoolemico, acquisito con le modalità descritte, non ci debba essere “il dissenso espresso dell’interessato”, deriva dalla lettura del comma 7 dell’art. 186 CDS, laddove il legislatore ha specificamente utilizzato il termine “rifiuto” da parte del conducente, con riferimento all’accertamento del tasso alcoolemico (anche con riguardo al comma 5 dello stesso articolo).

Il significato lessicale di tale sostantivo, laddove con rifiuto si intende l’opporsi espressamente (con qualsiasi modalità, verbale e non) ad una richiesta di fare o subire un qualche cosa (consenso informato) è incontrovertibile (vedasi infra sent. Corte Cost. 238/1996).

Si ritiene di convenire con la più volte ricordata sentenza 755/2013 nel senso che è del tutto ovvio, alla luce di un’interpretazione sistematica della norma, che anche in questo caso l’espresso dissenso (rifiuto) del conducente all’effettuazione dell’accertamento alcoolemico, richiesto dagli organi di P.G. ai sanitari, al di fuori dei presupposti illustrati, di cui al comma 5, consenta l’applicazione della disposizione del richiamato comma 7.

Con riguardo alla ipotizzata violazione da parte della disposizione normativa in esame dei principi costituzionali a tutela della libertà personale del cittadino e del suo diritto di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti invasivi anche se per finalità di accertamento di reati, possono essere evocati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238/1996, la quale ebbe a dichiarare l’illegittimità dell’art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla legge”. Principio a maggior ragione valido anche per gli atti di indagine.

Va osservato che i giudici delle leggi giunsero alla pronuncia di illegittimità per arginare l’utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di “provvedimenti.. necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali”, senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libertà personale, così cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericità di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l’esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l’adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libertà personale. Carenza normativa a cui, peraltro, il legislatore ha posto riparo con l’introduzione dell’art. 224 bis c.p.p..

Invero, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza sopra ricordata, nel momento in cui censurava la genericità della disciplina del rito penale, ebbe a segnalare come invece, “…. in un diverso contesto, che è quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore – operando specificamente il bilanciamento tra l’esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libertà personale – abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell’accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bensì in entrambi i casi la possibilità del rifiuto dell’accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilità dei conducente ad offrirsi e cooperare all’acquisizione probatoria); disciplina – questa la cui illegittimità costituzionale è stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l’altro, la denunziata violazione dell’art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge”.

Ne consegue che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra riportate, la legittimità della disciplina del codice della strada, anche laddove nell’indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. E, dunque, avendo la stessa Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza, individuato quali sono i “trattamenti sanitari”, c.d. invasivi, consentiti, tra cui il prelievo ematico, le modalità previste dall’art. 186 C.d.S., comma 5, per l’accertamento del tasso alcoolemico trovano il loro fondamento nell’art. 32 della Carta Costituzionale, comma 2.

Ciò che può essere opposto – va ribadito- è il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni.

Nel caso di specie, detto prelievo è stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti all’epoca dei fatti (dopo la riforma introdotta dal D.L. n. 151 del 2003, conv. in L. n. 214 del 2003), ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, legittimamente presso il presidio ospedaliero in cui era stato portato per controlli medici, ferito, il D.M..

Per quanto detto, le censure di inutilizzabilità degli accertamenti ospedalieri in relazione alla positività all’alcool dell’imputato sono manifestamente infondate.

8. In ultimo, va rilevato che non può porsi in questa sede la questione di una declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, rv. 256463).

9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018

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Avv. Marco Trasacco
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