Rientra tra i gravi motivi di recesso dal contratto di locazione il cane del vicino che abbaia giorno e notte.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto
Print Friendly, PDF & Email

La Cassazione 30 maggio 2014, n. 12291,

ha chiarito che il latrato d’un cane, ingenerando una molestia di fatto, configura un grave motivo di recesso se è chiaramente dimostrabile il nocumento da esso portato. In particolare si legge in sentenza che sebbene il conduttore abbia facoltà d’azione diretta contro il terzo molestatore “tale previsione non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica sul rilievo che costringere il conduttore a continuare ad detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo, che è una sua facoltà e non un obbligo, è manifestamente contrario al quadro normativo teso ad ampliare i poteri del conduttore mentre anche il locatore ha un’azione autonoma nei confronti del terzo dell’eventuale pregiudizio economico subito”.La locazione di un’unità immobiliare può essere sempre interrotta dal conduttore attraverso un’azione di recesso dal contratto, con comunicazione da inviarsi al proprietario almeno sei mesi prima, se ricorrono gravi motivi. Il continuo abbaiare del cane di un vicino, che crei disturbi al sonno e di conseguenza un problema di salute nel conduttore, dev’essere considerato un valido motivo in tal senso.

Avv. Paolo Pecorario on EmailAvv. Paolo Pecorario on FacebookAvv. Paolo Pecorario on RssAvv. Paolo Pecorario on Twitter
Avv. Paolo Pecorario
Avv. Paolo Pecorario
Ho acquisito, nel corso delle attività giudiziarie e stragiudiziali, una significativa e specifica esperienza in tema di Diritto di famiglia (separazioni e divorzi) dei minori; membro dell’organizzazione sosdivorzio.com, Condominio, Fallimento e crisi d’impresa, Successioni, Recupero crediti, real estate, Risarcimento del danno, Contratti bancari & anatocismo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.