opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato

Studio Legale Trasacco & Pecorario Tempo di lettura stimato: < 1 minuto
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Il cliente, ove voglia proporre opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per il recupero dei propri compensi, deve, necessariamente, utilizzare il procedimento sommario di cognizione, introducendo il giudizio con ricorso in luogo della citazione ex art. 645 c.p.c.

Pertanto, l’opponente, seguendo il rito sommario di cognizione (di cui all’art. 702  bis c.p.c.), deve proporre la propria opposizione con ricorso, e non con atto di citazione e, in ogni caso, deve comunque depositare l’atto introduttivo nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione, a pena di inammissibilità.

In definitiva, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011. n 50, l’atto di opposizione all’ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702 Cpc. e non più dell’atto di citazione; tale modifica normativa è applicabile esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell’indicato decreto, mentre le controversie pendenti a tale data continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni abrogate o modificate.

Cassazione civile, sez. VI, 04/11/2016,  n. 22447

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Avv. Paolo Pecorario
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Ho acquisito, nel corso delle attività giudiziarie e stragiudiziali, una significativa e specifica esperienza in tema di Diritto di famiglia (separazioni e divorzi) dei minori; membro dell’organizzazione sosdivorzio.com, Condominio, Fallimento e crisi d’impresa, Successioni, Recupero crediti, real estate, Risarcimento del danno, Contratti bancari & anatocismo.

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