Quali reati si estinguono con il permesso di costruire in sanatoria?

reati edilizi sanatoria estinzione Tempo di lettura stimato: 4 minuti
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Avv. Marco Trasacco | La Cassazione recentemente, confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico, spiega gli effetti del condono sulla violazione delle norme urbanistiche e antisismiche e risponde alla domanda in oggetto (Cassazione penale sez. III, 15/03/2019, (ud. 15/03/2019, dep. 07/05/2019), n.19221).

In sintesi

La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dalla proprietaria di un immobile che, dopo aver commesso abusi edilizi, aveva ottenuto il permesso di costruire in sanatoria.

Secondo la ricorrente, al momento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria era stata accertata la doppia conformità urbanistica per cui doveva ritenersi l’estinzione di tutti i reati e delle violazioni commesse.

I giudici, invece, hanno spiegato che con l’intervento realizzato erano state violate sia norme edilizie e urbanistiche sia alcune norme per la sicurezza antisismica e, dunque, il permesso di costruire in sanatoria comporta unicamente l’estinzione dei reati previsti dalle norme urbanistiche, ma non quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio.

In particolare, in sentenza si legge: “…Invero, per pacifica giurisprudenza, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017 -dep. 07/08/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014 – dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099)…“.

In seguito la sentenza per esteso


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente –
Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere –
Dott. ACETO Aldo – Consigliere –
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere –
Dott. CORBO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.A., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/03/2013 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Dr. Barberini Roberta Maria, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Alfonso Esposito del foro di Nocera
Inferiore, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Salerno condannava R.A. alla pena di 400 Euro di ammenda perchè ritenuta responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 71 (capo B), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 65 e 72 (capo C), D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 95 (capo D); il Tribunale dichiarava non doversi procedere per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) (capo A), perchè estinto per il rilascio del permesso a costruire in sanatoria.

2. A seguito di restituzione nel termine per proporre impugnazione disposta con ordinanza del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, in data 23/10/2017, l’imputata, per il tramite del difensore di fiducia, propone appello articolato in un motivo. Assume l’appellante che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria da parte dell’Amministrazione ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 implicherebbe l’estinzione di tutti i reati, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 45, essendo stata verificata la doppia conformità urbanistica. In ogni caso, si deduce l’intervenuta prescrizione dei reati.

3. Con ordinanza del 09/01/2018, la Corte di appello di Salerno, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

4. In primo luogo va osservato che avverso l’impugnata sentenza, la quale ha inflitto la pena dell’ammenda, è esperibile solamente ricorso per cassazione, e tale deve qualificarsi, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., l’impugnazione proposta come appello, avendone i requisiti di forma e di sostanza.

Invero, l’istituto della conversione dell’impugnazione previsto dall’art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 – dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835), ciò che è ravvisabile nel caso di specie.

5. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.

Invero, per pacifica giurisprudenza, in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017 -dep. 07/08/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014 – dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099).

Nel caso in esame, il Tribunale si è attenuto al principio ora evocato, correttamente limitando gli effetti del rilascio del permesso in sanatoria al solo reato edilizio, con esclusione degli ulteriori reati di cui agli D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64,65,71,72,93 e 95.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2019


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