Fallimento, giudice delegato, autorizzazione, giudizio, estensione, ricusazione

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Cassazione civile , sez. I, sentenza 08.05.2013 n° 10732

Il giudice delegato che abbia autorizzato il curatore, ex art. 25, co. 1, n. 6, L. Fall. (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche apportate dai D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169), a richiedere, alla stregua dell’art. 147, co. 4, della medesima legge, l’estensione del fallimento in danno del socio accomandante asseritamente ingeritosi nell’amministrazione della società in accomandita semplice, non può, poi, partecipare al collegio chiamato a pronunciarsi sul corrispondente ricorso, trovando anche in tal caso piena e diretta applicazione il secondo comma del suddetto art. 25, la cui chiara portata precettiva impedisce a quel giudice di trattare i giudizi che abbia autorizzato.

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Avv. Paolo Pecorario
Avv. Paolo Pecorario
Ho acquisito, nel corso delle attività giudiziarie e stragiudiziali, una significativa e specifica esperienza in tema di Diritto di famiglia (separazioni e divorzi) dei minori; membro dell’organizzazione sosdivorzio.com, Condominio, Fallimento e crisi d’impresa, Successioni, Recupero crediti, real estate, Risarcimento del danno, Contratti bancari & anatocismo.

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