Divorzio, assegno, stile di vita, tenore di vita, differenze, rigore, valutazione

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Cassazione civile , sez. I, sentenza 16.10.2013 n° 23442

In tema di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella disciplina dettata dall’art. 5 della L. 1° dicembre 1978, n. 898, come modificato dall’art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74, il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l’assegno di divorzio deve essere rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, che è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, e non già allo stile di vita concretamente condotto in base a scelte di rigore caratterizzate da “self-restrainment”; (Cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 16 maggio 2005, n. 10210).

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Avv. Paolo Pecorario
Avv. Paolo Pecorario
Ho acquisito, nel corso delle attività giudiziarie e stragiudiziali, una significativa e specifica esperienza in tema di Diritto di famiglia (separazioni e divorzi) dei minori; membro dell’organizzazione sosdivorzio.com, Condominio, Fallimento e crisi d’impresa, Successioni, Recupero crediti, real estate, Risarcimento del danno, Contratti bancari & anatocismo.

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