Coronavirus: spostarsi senza motivo è un reato

coronavirus sanzioni penali Tempo di lettura stimato: 9 minuti
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Avv. Marco Trasacco | Le sanzioni penali previste nel caso di violazione delle disposizioni adottate in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – c.d. Coronavirus (con particolare riferimento agli spostamenti ed al reato previsto e punito dall’art. 650 c.p. | Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

N.B. successivamente alla pubblicazione del presente articolo, il quadro normativo è mutato con l’entrata in vigore del decreto legge il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato il 25 marzo 2020 sulla G.U. n. 79, entrato in vigore il 26 marzo 2020 (cfr. vedi sommario).

Una breve premessa in ordine ai provvedimenti adottati

E’ ben nota a tutti la recente diffusione del virus COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) che sta impegnando incessantemente il Governo ed il Sistema Sanitario Nazionale, secondo le rispettive competenze, per contrastare ed arginare l’evidente allarme epidemiologico nell’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari.

In questi giorni frenetici abbiamo assistito ad un’evidente, quanto caotica, “proliferazione” normativa il cui frutto è stato senz’altro l’adozione di disposizioni e raccomandazioni nonché l’imposizioni di divieti con il precipuo fine di contrastare la diffusione del virus nell’interesse del bene primario della salute.

Alla dichiarazione dello stato d’emergenza del 31 gennaio 2020  ha fatto seguito l’adozione di decreti-legge , di sette decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di decine di ordinanze e di circolari del Ministro della Salute, di decine di ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile ed, infine, di numerose ordinanze regionali e comunali (tra le quali segnalo, per la sua invasività, l’ordinanza n. 15 del 2020 della Regione Campania che prevedeva, al momento della sua adozione, limiti alla libertà di circolazione persino più rigorosi rispetto ai provvedimenti statali).

Si rinvia al sito ufficiale del Governo per la consultazione completa di tutte le ordinanze (http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus-la-normativa/14252) e di una cronistoria delle stesse (http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968).

Ebbene, da una complessiva lettura di tali provvedimenti, traspare, con palese evidenza, che le predette Autorità hanno, in primo luogo, accoratamente rivolto al popolo italiano un generale appello al buon senso civico invitando tutti ad una necessaria, quanto doverosa, collaborazione.

Da qui è nata la ben nota campagna #iorestoacasa promossa dal Governo con il Ministero della Salute e la Protezione Civile al fine di responsabilizzare tutti i consociati al rispetto delle regole imposte – ed in particolare all’importanza di RESTARE A CASA –  nell’auspicabile prospettiva che ciò possa contenere l’attuale espansione infettiva e prevenire l’ulteriore diffusione del virus.

Il Governo Italiano, ovviamente, non ha fatto solo riferimento (ed affidamento) al senso civico dei destinatari dei predetti provvedimenti, ma è ricorso alla indiscutibile, quanto necessaria, efficacia deterrente dalla sanzione penale.

In buona sostanza, a tutti i cittadini italiani sono state imposte limitazioni agli spostamenti salvo comprovate esigenze lavorative, ragioni di salute o per altre necessità  (con alcune differenze dovute alle disposizioni, più o meno restrittive di quelle statali, adottate dai vari Governatori delle singole Regioni nonchè dai Sindaci dei vari Comuni).

In particolare, solo per citare alcune restrizioni  agli spostamenti:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

…sono adottate le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020

(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Cosa rischia chi viola gli obblighi previsti dai Dpcm e dai vari provvedimenti adottati dalle Regioni e dai Comuni?

La condotta dei contravventori è sanzionata con le pene dell’articolo 650 codice penale. 

Già con il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’art. 3, comma 4, è stato previsto che «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale».

L’applicabilità dell’art. 650 c.p. si estende, dunque, anche a tutte le altre misure adottate per contrastare il virus, quali ad esempio le ordinanze del Ministero della Salute concernenti la materia igienico-sanitaria e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti disposizioni attuative del suddetto decreto-legge nonchè alle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco (così, come tra l’altro, si legge nelle stesse ordinanze emesse che contengono chiari riferimenti alla norma in questione).

Quali pene prevede l’art. 650 Codice penale?

L’art. 650 c.p. prevede quanto segue:

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro.

Si tratta, dunque, di un reato contravvenzionale per il quale è prevista una pena alternativa: “l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro”.

E’ doverosa – quanto forse superflua – una precisazione: seppur la norma in questione fa riferimento anche ad una pena pecuniaria e, cioè, all’AMMENDA, NON si tratta di una violazione del codice della strada.

In buona sostanza, si tratta sempre di una sanzione penale che comporterà a carico del contravventore la nascita di un procedimento penale e, laddove non ci si attivi per apprestare le dovute difese tecniche, potrebbe comportare una condanna penale definitiva (in altri termini “macchiare” la fedina penale).

Cosa accade in concreto quando si viene fermati?

Al trasgressore, dopo essere stato fermato, controllato ed identificato dalle autorità, verrà verosimilmente rilasciato il c.d. “verbale di invito ad eleggere o a dichiarare domicilio per le notifiche e di nomina del difensore di fiducia” che, in seguito, sarà trasmesso alla competente Procura della Repubblica del luogo ove il reato si è consumato dando luogo alla nascita di un procedimento penale a carico del soggetto identificato e controllato.

Il Pubblico Ministero, poi, potrà richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’applicazione della pena pecuniaria, l’ammenda di cui si è parlato in precedenza in quanto, trattandosi di un reato contravvenzionale, può essere perseguito con un procedimento speciale previsto e disciplinato dagli artt. 459 e ss. c.p.p. (c.d. decreto penale di condanna – in ogni caso non è esclusa l’ipotesi di un seguito diverso del procedimento) .

In altri termini, qualora il Gip emetta il decreto penale di condanna, il contravventore riceverà, presso la propria abitazione o presso il domicilio precedentemente eletto, l’atto in questione nel quale leggerà la condanna pecuniaria inflittagli.

Si deve pagare subito l’ammenda? Cosa bisogna fare?

E’ evidente che il trasgressore avrà necessità di rivolgersi ad un difensore di fiducia che valuterà il da farsi e potrà apprestare una specifica difesa nell’interesse del suo assistito.

In ogni caso, è necessario sapere che il decreto penale di condanna appena ricevuto NON costituirà “ancora” una CONDANNA DEFINITIVAe non comporterà l’obbligo di immediato pagamento della somma indicata.

Tale provvedimento, infatti,  contiene – tra le altre cose – l’avviso che l’imputato trasgressore può proporre opposizione entro quindici giorni dalla notifica dello stesso.

Mediante l’opposizione l’imputato può chiedere di essere giudicato secondo gli altri riti previsti dal codice di procedura penale (giudizio immediato, giudizio abbreviato o applicazione della pena su richiesta delle parti) e, ove possibile, di essere ammesso all’oblazione.

Quest’ultimo istituto rappresenta, in buona sostanza, il profilo più importante perchè, in estrema sintesi, nel caso di cui all’art. 650 c.p. – il trasgressore (imputato\indagato) potrà CHIEDERE l’oblazione ed, in concreto, essere ammesso al pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione in questione ed, in seguito, dopo l’avvenuto pagamento della somma, ottenere la pronuncia di una dichiarazione di estinzione del reato.

In altri termini:

  • il pagamento dell’ammenda irrogata con il decreto penale di condanna, di fatto, costituirà a tutti gli effetti – nonostante il pagamento – una condanna penale vera e propria;
  • il pagamento dell’ammenda a seguito di richiesta di oblazione, invece, comporterà, all’esito della procedura, una dichiarazione di estinzione del reato e conseguentemente la “fedina penale” resterà pulita.

E’ possibile che al trasgressore venga sequestrata l’auto o il mezzo su cui viaggiava?

La Procura presso il Tribunale di Parma, tramite circolare inviata alle forze dell’ordine, “ha proposto” un nuovo e forte deterrente agli spostamenti ingiustificati durante l’emergenza sanitaria ed, infatti, ha evidenziato la possibilità, in alcuni casi, di sottoporre  a sequestro preventivo il veicolo condotta da chi viene scoperto a uscire dal proprio Comune senza un comprovato motivo di salute, lavoro o necessità.

Tale misura si aggiunge alla denuncia penale per violazione dell’art.  650 del Codice penale.

In particolare, nella circolare si legge:

…nel caso del reato in esame (inosservanza del provvedimento dell’autorità che vieta lo spostamento al di fuori dei casi tassativamente indicati) l’auto (o la moto) non costituisce strumento occasionale di commissione del reato, bensì strumento essenziale, nel senso che è proprio grazie all’auto che il reato viene commesso, posto che l’auto è il mezzo attraverso il quale lo spostamento illecito viene attuato. Ovviamente l’applicazione della misura va limitata ai casi obiettivi di spostamento illecito, qual è certamente lo spostamento fuori comune per il quale il controllato non fornisce una giustificazione in linea con l’obiettivo della legge…

Il veicolo sequestrato verrebbe affidato in custodia allo stesso conducente il quale, però, non potrà più usufruirne:

…qualora la forza di polizia intervenuta si determini per disporre il sequestro preventivo dell’auto, quest’ultima venga affidata in custodia allo stesso contravventore, che ovviamente avrà l’onere di riportare l’auto nel luogo di partenza per ivi tenerla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nello specifico, si tratta di una direttiva che, pur non essendo vincolante (e non certo esente da critiche sotto un profilo strettamente giuridico), può costituire un orientamento da seguire per le altre Procure.

Il trasgressore può incorrere in sanzioni penali più gravi?

La risposta è SI!

La fattispecie penale prevista dall’art. 650 c.p. ha un’applicazione residuale e, cioè, la stessa si applica solo quando le condotte illecite riscontrate dall’autorità competente non siano riconducibili a reati più gravi.

A titolo meramente esemplificativo, non è esclusa, in alcuni casi, la configurabilità di altri reati quali le lesioni personali colpose, l’omicidio colposo o, ancora, i delitti colposi contro la salute pubblica così come è evidente che, qualora il dichiarante attesti il falso circa i motivi del proprio spostamento o renda dichiarazioni non veritiere circa le proprie generalità, potrebbe essere punito con le pene più gravi previste dai reati di cui agli artt. 483 e 495 c.p..

AGGIORNAMENTO: Decreto legge n. 19/2020 – depenalizzazione della violazione delle misure di distanziamento sociale

Il decreto legge in questione ha riformato l’intero assetto normativo e sanzionatorio evidentemente sulla scorta del limitato effetto deterrente della (oblabile) contravvenzione di cui al’art. 650 c.p e di una probabile difficoltà di gestire i relativi procedimenti da parte degli uffici giudiziari.

In buona sostanza, è stata eliminata la sanzione penale per chi viola i divieti di spostamento introducendo una MULTA, cioè una sanzione amministrativa, perfettamente identica a quella prevista per la violazione delle norme  del codice della strada, evidentemente ritenuta dal Governo più onerosa a livello economico e, dunque, in grado di avere un’efficacia deterrente maggiore.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 3.000 euro. 

Si riporta integralmente il testo di interesse:

Art. 4 Sanzioni e controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita’, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Infine, il decreto legge prevede che anche le precedenti denunce, cioè quelle elevate prima dell’entrata in vigore (26.03.2020) del decreto legge  saranno convertite in sanzioni amministrative.

In altri termini, per i procedimenti penali pendenti, la Procura dovrà disporre la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa (salvo che sia stato già emesso il decreto penale di condanna o altri provvedimenti):

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta’.

Ci sono ancora condotte punite con la sanzione penale?

La risposta è SI!

In particolare, laddove il soggetto violi il “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche’ risultate positive al virus” sarà penalmente responsabile ai sensi dell’art. 260 R.D. 27/7/1934 n. 1265, recante Testo Unico delle leggi sanitarie (appositamente modificato con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro) – sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave.

In seguito il testo degli articoli richiamati:

Dispositivo dell’art. 452 Codice penale | Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo; 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

Dispositivo dell’art. 438 Codice penale | Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo [448, 452]. Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena [di morte].

Dispositivo dell’art. 439 Codice penale | Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l’ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena [di morte] [448, 452].

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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

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