OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI DA PARTE DEL TERZO INCARICATO

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Cass. pen., sez. III, 10.09.13, n. 37130,Pres. Teresi, Rel. Andronio
La Suprema Corte torna a ribadire che il conferimento dell’incarico a un terzo per il
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non esonera il datore di lavoro dalla
responsabilità per il reato, incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento
dell’obbligazione da parte del terzo stesso (in tal senso, Cass., sez. 3, 23 giugno 2010, n.
34612; sez. 3. 6 aprile 2006, n. 22919).

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza del 4 giugno 2012, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza
del Gip del Tribunale di Genova, con la quale l’imputato era stato condannato, per il reato di
cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 2 del decreto-legge n. 463 del 1983, per avere
omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni erogate ai
lavoratori dipendenti nel periodo tra il novembre 2006 e il gennaio 2008, per l’importo
complessivo di Euro 6209,00. 2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto personalmente
ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione
della legge penale in relazione alla mancata assoluzione per difetto del dolo. Lamenta il
ricorrente che la sussistenza dell’elemento soggettivo sarebbe stata ritenuta in re ipsa e che
non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che egli si era adoperato per adempiere alla
diffida di pagamento chiedendo una rateizzazione all’ente esattore, tanto che vi sarebbero
importi pagati a completa copertura del dovuto entro il termine. Afferma lo stesso ricorrente
di essersi avvalso, per il primo versamento di un suo collaboratore che aveva adempiuto
l’incarico positivamente, mentre si era poi appropriato degli altri tre assegni circolari destinati
al pagamento del residuo, tanto da essere denunciato per appropriazione indebita.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo non sufficientemente specifico. Il
ricorrente si limita, infatti, ad asserire – senza minimamente prendere in considerazione la
motivazione del provvedimento impugnato – che il giudice di secondo grado non avrebbe
valutato l’avvenuto pagamento nei termini e la circostanza che parte delle somme destinate al
pagamento era stata distratta da un collaboratore infedele dell’imputato, poi denunciato per
questo stesso fatto. Si tratta, del resto, di profili già ampiamente esaminati e disattesi dalla
Corte d’appello, la quale ha evidenziato che, dall’istruttoria espletata, era risultato un
pagamento parziale – già preso in considerazione a favore dell’imputato ai fini del
riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e della determinazione della pena nella
misura minima – e che il conferimento dell’incarico a un terzo per il versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per il reato,
incombendo sullo stesso l’obbligo di vigilare sull’adempimento dell’obbligazione da parte del
terzo (in tal senso, Cass., sez. 3, 23 giugno 2010, n. 34612; sez. 3. 6 aprile 2006, n. 22919). E
ciò, a prescindere dall’assorbente considerazione che dagli atti risulta che gli assegni circolari
che il “collaboratore dell’imputato non avrebbe versato per il pagamento erano di importo
inferiore al debito nei confronti dell’Inps e, dunque, non sarebbero comunque bastati ad

escludere la responsabilità penale. 4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato
inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.