Guida sotto effetto di droghe: accertamenti anche senza visita medica di conferma

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Cassazione penale , sez. IV, sentenza 18.01.2013 n° 2762

Gli accertamenti antidroga, eseguiti nei confronti dei conducenti trovati positivi ai test sui liquidi biologici, possono essere riscontrati anche senza sottoposizione del soggetto alla visita medica di conferma. E’ quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione 18 gennaio 2013, n. 2762.

Un conducente, trovato positivo alla cannabis, a seguito di un controllo su campioni di liquidi biologici, veniva ritenuto responsabile, dai giudici territoriali, del reato di cui all’art. 187 cod. strad., per essere stato colto, alla guida del proprio mezzo, in stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’accertamento relativo allo stato di alterazione, per effetto della assunzione di stupefacenti, era avvenuto solo con il prelievo dei campioni di liquidi biologici (accompagnato da uno stato di forte agitazione del conducente), senza l’imprescindibile visita medica di conferma. Da ciò il ricorso per Cassazione.

Secondo un proncipio oramai consolidato in giurisprudenza, il reato di guida in stato di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla attività di guida di fatto seguita alla l’assunzione di sostanze stupefacenti, “con la conseguenza che, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario che sia provata non solo la precedente assunzione di droga, ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione”.

Per quanto attiene alla fattispecie che qui interessa, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 cod. strad.), secondo il giudice nomofilattico, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.

 (Altalex, 29 marzo 2013)

Sentenza 10 aprile 2012 – 18 gennaio 2013, n. 2762

sul ricorso proposto da:

1) C.S. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 4977/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/06/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gaetanino Zecca;

Letti gli atti e la memoria depositata per il ricorrente Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sondrio (Sezione distaccata di Morbegno) che aveva ritenuto C.S. responsabile del reato di cui all’art. 187 C.d.S., per essere egli stato colto, il (OMISSIS), alla guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ha confermato il giudizio di colpevolezza ma ha deliberato la applicazione della sospensione condizionale della pena e la non menzione.

Il C. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Parte ricorrente denunzia:

1) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui il giudice deve tener conto nell’applicazione della legge penale, per non essere l’accertamento relativo allo stato di alterazione per effetto della assunzione di stupefacenti legato alla duplice condizione di legge (art. 186 C.d.S., nel testo in vigore al 30/3/2009 data di ritenuta commissione del reato addebitato compiuto non solo con il prelievo dei campioni di liquidi biologici, ma anche con la imprescindibile visita medica tanto più necessaria in quanto il valore soglia di positività ai cannabinoidi era modesto (86 invece che 50).

2) Carenza contraddittorietà e o manifesta illogicità della motivazione per avere la sentenza impugnata collegato uno stato di alterazione causato dal timore dei CC operanti, ad una alterazione causata dall’uso di cannabinoidi in giornate precedenti e per avere la sentenza presunto una guida in stato di alterazione da stupefacenti invece tutta da provare nella sua stessa esistenza e nella sua fonte causale.

All’udienza pubblica del 10 Aprile 2012 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal Codice di rito.

Motivi della decisione

Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla attività di guida di fatto seguita alla l’assunzione di sostanze stupefacenti, sicchè ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell’ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell’art. 186 C.d.S., per la configurabilità del reato “ex” art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica). In tal senso si sono espresse Cass. Pen. Sez. 4^, 11-06-2009, n. 41796 (rv. 245535) nonchè Cass. Pen. Sez. 4^, 08-07-2008, n. 33312 (rv. 241901) e ancora Cass. Pen. Sez. 4^ 4/11/2009 n. 48004. Ancora Cass. Pen. Sez. 4^, 04-11-2009, n. 48004 (rv. 245798) ha affermato più specificamente che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada), lo stato di alterazione del conducente dell’auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato.(In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che, pur a fronte degli esiti positivi delle indagini biologiche circa l’assunzione delle sostanze stupefacenti e delle deposizioni dei verbalizzanti sullo stato di alterazione del conducente, aveva giustificato l’assoluzione sulla base dell’assenza di una analisi medica sull’alterazione, senza dare un’adeguata motivazione sulla ritenuta irrilevanza dei dati probatori acquisiti).

Nel caso sottoposto a questa corte di legittimità, regolato dall’art. 187 C.d.S. (nel testo novellato fino a D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella L. 2 ottobre 2007, n. 160), il ricorso per cassazione ripropone le questioni già assunte come censure di appello e già motivatamente risolte in senso sfavorevole all’imputato dal giudice di appello. Ragionatamente la sentenza impugnata ha individuato il significato inequivocabile dell’accertamento tecnico operato attraverso la repertata (ex art. 187 C.d.S.) analisi Asl dei liquidi biologici dell’Imputato, il coerente significato delle dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dall’odierno ricorrente, il riscontrato stato di alterazione che le tesi della difesa collegano con alternativa in fatto non scrutinarle in questa sede ad una normale agitazione per l’intervento dei carabinieri, ma che costituiscono in combinatoria con gli altri elementi che sono stati analizzati dalla sentenza impugnata compendio insuperabile della ricorrenza di tutte le condizioni che sostengono validamente un accertamento di guida sotto l’attuale effetto di assunzione di sostanze stupefacenti. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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