Appropriazione indebita per l’avvocato che incassa l’assegno del cliente debitore

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Punibile per appropriazione indebita aggravata l’avvocato che incassa un assegno destinato a un proprio cliente anche se quest’ultimo non gli ha pagato l’onorario (Corte di Cassazione, sentenza 13801/2013).

Infatti, secondo la Suprema corte, “integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente ancorché egli sia, a sua volta, creditore dì quest’ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, salva la dimostrazione non solo dell’esistenza del credito, ma anche della sua esigibilità e del suo preciso ammontare”.

Scarica il testo integrale da “Guida al Diritto”.

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Avv. Marco Trasacco
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