I confini del concorso nel delitto di “phishing”

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Avv. Marco Trasacco | Il fatto che non sia stato individuato il soggetto che materialmente abbia operato l’intrusione nel sistema informatico (nel caso, Poste Italiane) con illecito accesso personale al conto della persona offesa, non vale ad escludere la partecipazione, a titolo di concorso ex art. 110 c.p. , alla consumazione dei reati di cui agli artt. 615-ter e 640-ter c.p. di colui che sia titolare della carta Poste Pay su cui venivano illegittimamente riversate le somme prelevate dal conto della persona offesa attraverso la tecnica di illecita intromissione in via informatica (Cassazione penale , sez. II , 12/09/2018 , n. 5748).

APERTURA DI CONTO CORRENTE POSTALE SU CUI VENGONO ACCREDITATE SOMME INDEBITAMENTE SOTTRATTE

Integra il concorso nei reati di cui agli artt. 615 ter e 640 ter c.p. l’apertura, tramite l’uso dei propri documenti di identità e del proprio codice fiscale, di un conto corrente postale e l’acquisizione della disponibilità di una carta postepay, su cui siano rispettivamente versate somme di denaro indebitamente prelevate dal conto della persona offesa attraverso la tecnica di illecita intromissione in via informatica.

Inoltre, la Cassazione, affrontando altro argomento, ha anche stabilito che, nel caso di illecita sottrazione di somme di denaro da un conto corrente postale mediante accesso abusivo al sistema informatico, non è ravvisabile alcuna norma di legge in forza della quale Poste Italiane S.p.a. debba rispondere del fatto illecito commesso da chi non sia un proprio dipendente.

In seguito la sentenza per esteso.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DAVIGO P. – Presidente –
Dott. DE CRESCIENZO U – rel. Consigliere –
Dott. MESSINI D’AGOSTINI Piero – Consigliere –
Dott. PAZIENZA Vittor – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovan – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.L., N. IL (OMISSIS);
B.R., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4947/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/07/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/09/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Stefania Pinelli
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l’Avv. Sebastiano (Ndr: testo originale
non comprensibile) che deposita conclusioni e nota spese;
Udito il difensore Avv.to (Ndr: testo originale non comprensibile)
per l’accoglimento del ricorso.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
B.R., condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 300,00 di multa per la violazione dell’art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 615 ter c.p., comma 2, n. 3; artt. 81 cpv. e 640 ter c.p. (fatti commessi in data (OMISSIS)) personalmente ricorre per Cassazione avverso la sentenza 10.7.2015 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia della condanna.

Il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. c.p.p. 1) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) vizio di illogicità manifesta e/o contraddittorietà della motivazione con riferimento alla commissione dei delitti contestati e vizio di carenza di motivazione con riferimento all’elemento psicologico del reato.

Avverso la medesima sentenza, tramite il difensore, ricorre la parte civile G.L. denunciando ex art. 606, comma 1, lett. b) l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 185 c.p. relativamente all’estromissione del responsabile civile “Poste Italiane spa”.

Dalla lettura della decisione impugnata si apprende quanto segue. L’imputato è stato condannato per il delitto di concorso nella violazione della protezione del sistema informatico di accesso ai servizi bancari di Poste Italiane s.p.a. e, in particolare, dell’ intrusione nel conto corrente n. (OMISSIS) intestato a G.L.. Dagli accertamenti compiuti veniva appurato che dal suddetto conto erano stati prelevati Euro 500,00 successivamente accreditati su una carta Poste pay rinvenuta, a seguito di perquisizione domiciliare, nella disponibilità dell’imputato. Veniva altresì appurato che altri 4.101,00 Euro erano stati accreditati sul conto corrente postale (OMISSIS) intestato all’imputato.

La parte offesa riferiva di avere ricevuto nei giorni precedenti un falso messaggio (come successivamente accertato) dalle Poste Italiane che lo informava dell’accredito di 149,00 Euro con l’invito di comunicare i suoi codici dispositivi; la parte offesa rispondendo alla richiesta, forniva i propri dati di accesso al conto.

Attraverso successivi accertamenti di polizia si appurava che il conto corrente intestato all’imputato era stato acceso utilizzando il codice fiscale e i documenti di identità del medesimo.

Rinviato a giudizio, l’imputato veniva pertanto condannato dal Tribunale di Firenze sulla base delle prove costituite: 1) dall’accredito di Euro 500,00 sulla carta Posta pay sequestrata all’imputato; 2) dalle modalità di apertura del conto corrente postale intestato all’imputato stesso.

Il Tribunale con la suddetta sentenza dichiarava altresì Poste Italiane s.p.a. solidalmente tenuta (con l’imputato) a risarcire il danno patito dalla persona offesa costituita parte civile.

La difesa appellava la decisione del Tribunale deducendo: 1) la mancanze di prove circa le modalità con le quali l’imputato avrebbe partecipato alla commissione del reato, non avendo il possesso della carta Posta Pay valenza dimostrativa dei reati contestati; 2) l’assenza di una precisa contestazione della frazione di azione attribuita all’imputato con conseguente violazione dell’art. 521 c.p.p.; 3) l’assenza della violazione dell’art. 615 ter c.p.p..

La Corte d’Appello rigettava tutti i motivi confermando la decisione di primo grado, nel contempo escludeva la responsabilità civile delle Poste Italiane s.p.a., non ricorrendo le condizioni previste dall’art. 185 c.p., con conseguente revoca delle statuizioni civili in parte qua.

Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso del B. è inammissibile non rispondendo ai canoni previsti dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Dalla lettura del capo di imputazione, ove si evince che il ricorrente è accusato del delitto di concorso nei reati di cui agli artt. 615 ter e 640 ter c.p., si rileva la puntuale descrizione della frazione di condotta consistita, tramite l’uso dei propri documenti di identità e del proprio codice fiscale, nell’apertura di un conto corrente postale e nella acquisizione della disponibilità di una carta Posta Pay (rinvenuta a seguito di perquisizione del domicilio dell’imputato), su cui venivano rispettivamente versate le somme di 4.100 Euro e 500,00 Euro, prelevate dal conto della persona offesa attraverso la tecnica di illecita intromissione in via informatica.

Il fatto che i giudici di merito non abbiano individuato chi materialmente abbia operato l'”intrusione” nel sistema informatico delle Poste con illecito accesso al conto personale della parte offesa, non vale ad escludere la partecipazione, ex art. 110 c.p. del B. alla consumazione dei reati, alla luce della condotta dallo stesso compiuta ed esattamente descritta nelle due sentenze di merito. La frazione di condotta riconducibile al B. è apprezzabile sotto il profilo fattuale ed essenziale, posto che consiste nella predisposizione degli strumenti necessari alla ricezione delle somme indebitamente prelevate dal conto della vittima. Il ruolo svolto dal B. per la parte che ha una sua dimostrazione storica, è da considerarsi “attivo” sotto il profilo della partecipazione tenuto conto che per aprire il conto per l’accredito delle somme illecitamente carpite sono stati adoperati i documenti personali dell’imputato, ivi compresa la carta di identità che ha permesso all’impiegato postale che ha curato l’operazione la verifica della corrispondenza tra il documento di documento di identità e la persona che accedeva alla procedura di apertura del conto.

Trattasi di frazione dell’illecita condotta apprezzabile, se non altro per l’apprestamento dei mezzi necessari per la consumazione dell’illecito, sicchè il ruolo attribuito al B. è definito nei suoi contorni e l’affermazione della concorrente responsabilità penale è adeguatamente valutata ed esente da illogicità e contraddizioni anche in riferimento al dolo.

In linea generale va osservato che la prova della volontà della commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e delle quali deve essere verificata l’oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. (Cass sez 6 n. 16465 del 6.4.2011 in ced rv 250007). Nel caso in esame, l’analisi condotta dalla Corte territoriale relativamente alla condotta dell’imputato è idonea a dimostrare implicitamente l’elemento psicologico dei reati, tema quest’ultimo che non è stato oggetto di specifico e motivato di gravame in Corte d’Appello, con le seguenti duplici conseguenze. La motivazione della Corte d’Appello non presenta carenze e la doglianza proposta in modo specifico in questa sede presenta caratteri di inammissibilità ex art. 606 c.p.p., comma 3.

L’impugnazione proposta dal G.L. in ordine all’estromissione delle Poste Italiane s.p.a. dal processo, nella sua qualità di responsabile civile è infondata. La parte civile definisce illegittima l’esclusione della responsabilità delle Poste Italiane spa trattandosi di responsabilità propria (avuto riguardo a livelli di sicurezza non adeguati che avrebbero consentito le condotte delittuose oggetto delle imputazioni) e non esclusivamente per fatto altrui, sicchè sarebbe erronea l’applicazione dell’art. 185 c.p., comma 2. La parte civile riconduce l’erroneità della decisione alla non corretta applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 secondo cui: “chiunque cagiona danno altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2050 c.c.”.

La regola fissata dalla norma citata riconduce l’attività di “trattamento dei dati personali” nel novero delle c.d. “attività pericolose” e riconduce la responsabilità in via presuntiva a chi compie l’attività salva la prova che siano state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Si tratterebbe pertanto di ipotesi di responsabilità per fatto proprio di colui che ha il compito di procedere al trattamento dei dati D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 15, con la conseguenza che la condotta del terzo (o dello stesso danneggiato) potrà avere effetto liberatorio solo in quanto per efficienza causale, abbia reso irrilevante il fatto proprio di chi esercita detta attività (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15733 del 18/07/2011, Rv. 619440 – 01).

La censura della parte civile è infondata: la circostanza che Poste Italiane s.p.a., debba rispondere per fatto proprio rende inapplicabile l’art. 185 c.p., perchè la responsabilità c.d. “diretta” non si attaglia alla figura del responsabile civile; questi infatti è soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni solo in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui ex art. 185 c.p. e art. 83 c.p.p. (Cass. sez. 4 n. 10701 dell’1.2.2012 in Ced Cass. rv. 252674), fattispecie che si realizza allorquando nel processo sia presente un imputato del cui operato il responsabile civile debba rispondere per legge ex art. 185 c.p. (Cass. sez. 5 n. 28157 del 3.2.2015 in Ced Cass. rv 264913 v. rv 252674).

Nel caso in esame, a parte l’aspetto della eventuale responsabilità riconducibile ad un fatto proprio delle Poste italiane s.p.a., non si ravvisa alcuna norma di legge in forza della quale Poste Italiane s.p.a. debba rispondere del fatto illecito commesso da chi non sia un proprio dipendente.

Per le suddette ragioni: a) il ricorso della parte civile è infondato e va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali; b) il ricorso dell’imputato è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equi-tativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 c.p.p., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita.

PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso della parte civile che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019


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Avv. Marco Trasacco
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Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

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