Rifiuti Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio rifiuto

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Cass. Sez. III n. 194 del 7 gennaio 2013 (ud. 24 ott. 2012)
Pres. Lombardi Est. Marini Ric. Gerli ed altro
Rifiuti. Autoveicoli fuori uso e parti di ricambio

L’art. 3 comma 3 d.lgs. 209\2003  richiede che si sia in presenza di veicoli e parti di ricambio “conservati in modo adeguato” anche con riferimento ai veicoli che non sono “pronti all’uso”. In tale prospettiva l’esame della natura delle auto non circolanti e dei pezzi di ricambio deve avvenire non nell’ottica di verificare quale sia la provenienza, bensì quale sia il loro impiego, con la conseguenza che i veicoli e i pezzi smontati potranno essere ricondotti alla categoria di “rifiuto” nei casi in cui non appaiano conformi alle finalità di restauro o di reimpiego in considerazione delle caratteristiche intrinseche e delle modalità di conservazione.

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