Occupazione di immobile senza titolo: il danno è in re ipsa? Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del risarcimento del danno da occupazione senza titolo di immobile altrui, ripercorrendo il contrasto tra i diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Print Friendly, PDF & Email

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente – Dott. NAPPI Aniello – Consigliere – Dott. DIDONE Antonio – Consigliere – Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere – Dott. BERNABAI Renato – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: C.A., domiciliata in Roma, piazzale delle Belle Arti 8, presso l’avv. Ignazio Abrignani, rappresentata e difesa dall’avv. MESSINA GIOVAN BATTISTA, come da mandato a margine del ricorso; – ricorrente – contro Curatela del fallimento della Furco & Princi s.n.c.; – intimato – avverso la sentenza n. 441/2008 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 4 aprile 2008; Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi; udito il difensore della ricorrente, Tiberio Sarogo, per delega; Udite le conclusioni del P.M., Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo si è pronunciata nella controversia promossa il 15 gennaio 1988 dalla Curatela del fallimento della Furco & Princi s.n.c. nei confronti di C.A. per ottenerne la condanna alla restituzione e al risarcimento dei danni da abusiva occupazione di un immobile di proprietà della società fallita, il cui possesso era stato trasferito alla convenuta in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita dal quale il curatore intendeva sciogliersi. Il 27 giugno 1991, nel corso del giudizio di primo grado, C. A. si aggiudicò alla pubblica asta l’immobile controverso e, acquisitane così la proprietà, si costituì in giudizio ottenendo dal tribunale il rigetto delle domande del fallimento, nel presupposto che il curatore non avesse mai manifestato inequivocabilmente la volontà di sciogliersi dal contratto. La sentenza del tribunale, appellata dal fallimento, fu però riformata dalla Corte d’appello di Palermo, che, rilevato come la citazione in giudizio manifestasse la inequivocabile volontà di sciogliere il contratto preliminare, condannò C.A. al pagamento della somma di Euro 12.382,6 a titolo di indennizzo per l’abusiva occupazione dell’immobile dal 15 gennaio 1988 al 27 giugno 1991. Contro la sentenza d’appello ricorre ora per cassazione C. A. e propone un unico motivo d’impugnazione, illustrato da memoria. Non ha spiegato difese il fallimento intimato. Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente deduce violazione degli art. 2043, 2056, 1223 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che la domanda dell’attore sia stata accolta pur in mancanza di una qualsiasi prova di effettività del danno lamentato. Sostiene che il curatore avrebbe dovuto dimostrare l’effettiva perdita di chance dovuta alla lamentata occupazione dell’immobile. 2. Il ricorso è infondato. In realtà è in qualche misura rilevabile nella giurisprudenza di questa corte un contrasto di orientamenti. Tra sentenze che considerano in re ipsa il danno da occupazione senza titolo di un immobile altrui (Cass., sez. 3^, 16 aprile 2013, n. 9137, m. 626051). E sentenze che escludono la possibilità di far coincidere un tale danno con la detenzione abusiva, evento costitutivo del fatto produttivo del danno – conseguenza (Cass., sez. 3^, 17 giugno 2013, n. 15111, m. 626875). Tuttavia anche per l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso la valutazione è in definitiva rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass., sez. 3^, 11 gennaio 2005, n. 378, m. 579772). E anche l’opposto orientamento, per cui “l’esistenza di un danno “in re ipsa” subito dal proprietario, sul presupposto dell’utilità normalmente conseguibile nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale, costituisce oggetto di una presunzione iuris tantum”, riconosce che la presunzione “non può operare ove risulti positivamente accertato che il dominus si sia intenzionalmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni forma di utilizzazione” (Cass., sez. 2^, 7 agosto 2012, n. 14222, m. 623541). Nel caso in esame il giudice del merito ha effettivamente presunto l’esistenza di un danno, ma sulla base di una consulenza tecnica non contestata dalle parti. E non è privo di significato, ai fini della valutazione di plausibilità della presunzione, il fatto che C. A., occupando l’immobile, si sia trovata in posizione privilegiata per potersene aggiudicare la proprietà a confronto con altri possibili concorrenti. PQM

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2015

Avv. Marco Trasacco on EmailAvv. Marco Trasacco on FacebookAvv. Marco Trasacco on LinkedinAvv. Marco Trasacco on RssAvv. Marco Trasacco on Twitter
Avv. Marco Trasacco
Avv. Marco Trasacco
Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.