Gratuito Patrocinio, l’indennità di accompagnamento non va calcolata in quanto è un sussidio non un reddito

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Avv. Marco Trasacco | La Cassazione recentemente ha chiarito la natura dell’indennità di accompagnamento ai disabili precisando che la stessa ha solo valore compensativo e non reddituale per cui non va inclusa nel calcolo inerente la determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio (Cass. Penale Sent. Sez. 4 Num. 26302 Anno 2018).

L’Istituto del Gratuito Patrocinio tutela i soggetti che dispongono di un basso reddito consentendo agli stessi di poter far valere pienamente i propri diritti. Lo Stato, infatti, provvederà ad erogare all’avvocato le spese di causa, senza ulteriori esborsi da parte di chi si trovi in particolari condizioni di disagio economico. L’interessato può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, al fine di essere rappresentato in giudizio sia per agire che per difendersi.

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Già il Consiglio di Stato, IV sezione, il 29 febbraio 2016 in alcune sentenze di appello (nn. 838, 841 e 842)  aveva così affermato che “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”. Ha inoltre affermato che “deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che «… ricomprendere tra i redditi i trattamenti… indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito -come se fosse un lavoro o un patrimonio- ed i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni, non un sostegno al disabile, ma una “remunerazione” del suo stato di invalidità… (dato) … oltremodo irragionevole … (oltre che) … in contrasto con l’art. 3 Cost. …».”.

La Cassazione, con la pronuncia in questione, ha sposato tale tesi anche in materia di gratuito patrocinio, affermando che “…in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720). Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115…”


La sentenza per esteso.

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26302 Anno 2018
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 13/04/2018

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
******** nato il 31/03/1993 a ROMA
avverso l’ordinanza del 26/09/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
ROMA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/senitite le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione, con ordinanza emessa in data 26/9/2017, ha rigettato il ricorso proposto da ******, avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Cantale, a mezzo di difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 4, d.P.R. 115/2002. L’atto di impugnazione consta di tre motivi che, ai sensi dell’art. 173, disp. att. cod. proc. pen., possono essere riassunti come segue.

2.1 Primo motivo: la difesa lamenta che il giudice avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, trascurando di valutare il ricorso nella parte in cui il richiedente si duole del rigetto della propria istanza, sull’argomentazione della semplice iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, che non è rilevante ai fini del diniego del
patrocinio a spese dello Stato. Su tale aspetto, il giudice del provvedimento impugnato non si è pronunciato. Ha di contro rigettato l’opposizione in quanto ha rilevato che, dalla documentazione allegata all’istanza, risulta la percezione di una indennità di accompagnamento, non considerata ai fini della determinazione del reddito del nucleo familiare che, incidendo su tale reddito, verosimilmente comporterebbe il superamento dei limiti di legge. Tali argomentazioni, tuttavia, non avrebbero attinenza con quanto era stato stabilito dai primo giudice.
Pertanto, il giudice, in sede di opposizione, ha rigettato l’opposizione per motivi difformi da quelli che avevano formato oggetto di valutazione del primo giudice.

2.2. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 76, comma 3 e 79, d.P.R. 115/2002; art. 24, legge 8 novembre 2000 n. 32; art. 3, comma 3, legge 30 luglio 1990 n. 217 in relazione all’art. 360, n.3 cod. proc. civ. Secondo la difesa il giudice sarebbe incorso in violazione di legge laddove ha considerato valutabile ai fini della determinazione del reddito l’indennità di accompagnamento.

Ai sensi dell’art. 76, comma 3 , d.P.R. 115/2002, ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Sarebbe da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio. In proposito, proprio con riferimento all’indennità di accompagnamento la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che si tratta di emolumenti non valutabili ai fini della determinazione del reddito (Sez. 3, n. 31591 del 01/07/2002, Rv. 222311).

2.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ.; erronea applicazione della norma di cui all’art. 79, lett. c) d.P.R. 115/2002 in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai redditi prodotti dall’istante nella domanda di ammissione al beneficio. La difesa rappresenta che il giudice avrebbe dovuto acquisire o richiedere all’istante la documentazione riguardante l’indennità di accompagnamento al fine di stabilire la sua consistenza, essendosi espresso in termini di verosimiglianza.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato risulta il motivo di ricorso afferente alla valutazione, ai fini della determinazione del reddito del richiedente, della indennità di accompagnamento, che riveste carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive.

In ordine a tale aspetto, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così Sez. 4, n. 24842 del 04/02/2015, Rv. 263720). Si è invero precisato che tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all’art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato, con
rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugenato e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale
di Roma.
In Roma, così deciso il 13 aprile 2018

Il Consigliere estensore
Maríarosaría Bruno

Il Presidente
Francesco Maria Ciampi

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