Gratuito Patrocinio: anche il detenuto deve indicare i redditi dei familiari “conviventi”

gratuito patrocinio detenuto Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Print Friendly, PDF & Email

Avv. Marco Trasacco | In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi (Cassazione penale sez. IV, 10/04/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 04/09/2019), n.37006).

In seguito la sentenza per esteso


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –
Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere –
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.M., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23/01/2019 del GIP TRIBUNALE di FORLI’;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CENCI DANIELE;
lette le conclusioni del PG.

Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Forlì il 23-24 gennaio 2019 ha revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di C.M. del 14-19 dicembre 2016, in quanto, come si legge nell’ordinanza impugnata, “dalla annotazione inoltrata a questo Ufficio dalla Agenzia delle Entrate, che si richiama integralmente, risulta che il contribuente ha superato i limiti di reddito indicati dalla legge per usufruire del beneficio, come emergente dalla situazione reddituale presente in anagrafe tributaria richiamata nella medesima annotazione”.

2.Ricorre per la cassazione dell’ordinanza C.M., tramite difensore, affidandosi a due motivi, con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. In particolare, con il primo motivo censura la violazione del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 2, per avere calcolato il reddito di C.M. tenendo conto – ma, si stima, illegittimamente – del nucleo familiare nonostante che al momento della proposizione della domanda di ammissione al beneficio il richiedente non ne facesse più parte. Infatti, dal provvedimento di cumulo pene del P.M. in data 12 novembre 2016, allegato al ricorso, si desume che alla data del deposito della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cioè il 2 dicembre 2016, non poteva tenersi conto dei familiari di cui alla nota dell’Agenzie delle entrate, in quanto dal giorno (OMISSIS) C.M. era detenuto presso il carcere di Forlì e dalla stessa nota dell’amministrazione finanziaria risulta che per gli anni 2016 e 2017 il contribuente non superava il limite per accedere al beneficio richiesto, in particolare avendo conseguito nell’anno 2016 (soli) 1.959,00 Euro.

Si evidenzia che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2, è chiaro nel precedere che si debba tenere conto del reddito dei familiari conviventi al momento del deposito dell’istanza (2 dicembre 2016) e che da sette mesi (dal (OMISSIS)) il rapporto di convivenza era cessato.

2.2. Mediante il secondo motivo lamenta ulteriore violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, per non avere valutato la variazione di reddito intervenuta. Infatti – rammenta il ricorrente – se è vero che nell’anno 2015 il nucleo familiare, che sarebbe venuto meno nell’aprile 2016, ha in effetti percepito redditi per un totale di 19.049,00 Euro, di cui zero da parte di C.M., è vero anche che nell’anno 2016 il ricorrente ha percepito soltanto 1.959,00 Euro.

Richiama i precedenti di Sez. 4, n. 8103 del 16/11/2005, dep. 2006, D’Agostini ed altro, Rv. 233529, e di Sez. 4, n. 47343 del 10/10/2014, Meta, non mass. sul punto, secondo cui il Giudice deve tenere conto, per concedere o meno il beneficio richiesto, se, successivamente al deposito dell’ultima dichiarazione dei redditi, vi sia stata o meno una variazione degli stessi tale da giustificare la concessione del beneficio richiesto, richiamando le relative motivazioni.

La variazione, in diminuzione, del reddito, del resto, ad avviso del ricorrente, emergeva dalla stessa nota dell’Agenzia delle entrate richiamata dal Giudice.

In linea estremamente subordinata, il ricorrente chiede di accertare che il Giudice avrebbe dovuto revocare l’ammissione soltanto per il periodo dal 2 dicembre 2016 al 31 dicembre 2016, mantenendo invece la validità del beneficio concesso per il periodo successivo al 1 gennaio 2017.

3. Nella requisitoria scritta del 20 marzo 2019 ex art. 611 c.p.p. il Procuratore generale della S.C. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

2. Il primo dei motivi di impugnazione non è fondato.

Il ricorrente trascura, infatti, il principio – più volte ribadito dalla S.C. ed al quale occorre dare continuità – secondo cui “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi” (Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153; in termini, Sez. 4, ord. n. 17374 del 17/01/2006, Conte ed altro, Rv. 233957; nello stesso senso, Sez. 4, n. 16160 del 08/02/2001, Crissantu, Rv. 218638; Sez. 4, n. 37992 del 17/09/2002, Lucchese, Rv. 223790).

3. Quanto, invece, al secondo motivo, si osserva, conformemente peraltro al parere del P.G., che dalla stessa nota dell’Agenzia delle entrate emerge che nel 2016 e nel 2017 i redditi di C.M. non hanno superato il limite per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Infatti alle ultime tre righe di tale nota, che deve ritenersi, siccome richiamata, costituire parte integrante del provvedimento giudiziario, si legge che “per gli anni 2017-2018 considerando i redditi percepiti nell’anno di imposta 2016 (Euro 1.959) e i redditi percepiti nell’anno di imposta 2017 (Euro 5.988) il contribuente non supera il limite per accedere al gratuito patrocinio in quanto domiciliato presso la casa circondariale di Forlì”.

Deve allora trovare applicazione il principio, già affermato e più volte ribadito dalla S.C., secondo cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, rilevano le variazioni di reddito avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento, e che determinano un ammontare complessivo del reddito contenuto entro i limiti di legge per l’ammissione al beneficio” (Sez. 4, n. 2620 del 11/11/2010, dep. 2011, Scalinci, Rv. 249493; nello stesso senso, Sez. 4, n. 8103 del 16/11/2005, dep. 2006, D’Agostini ed altro, Rv. 233529; Sez. 4, n. 34456 del 23/0672011, Rossella, Rv. 251099; Sez.4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260954; Sez. 4, n. 47343 del 10/10/2014, Meta, non mass sul punto, sub par. n. 4 del “considerato in diritto”).

4.Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Forlì.

P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

Hai necessità di parlare con un Avvocato? Contattaci ora..

L’Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord ed il suo studio ha sede in Aversa (Caserta) in prossimità del Tribunale di Napoli Nord. Opera, prevalentemente, ma non solo, presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Napoli Nord (Aversa), Nola nonchè il Tribunale per i Minorenni di Napoli ed altro. 

E’ iscritto nelle liste degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio) presso i predetti Tribunali nonché abilitato al patrocinio avanti le Corti Superiori (Cassazionista).

Scopri di più su Avv. Marco Trasacco ▶︎

Avv. Marco Trasacco on EmailAvv. Marco Trasacco on FacebookAvv. Marco Trasacco on LinkedinAvv. Marco Trasacco on RssAvv. Marco Trasacco on Twitter
Avv. Marco Trasacco
Avv. Marco Trasacco
Ho approntato, nel corso degli anni, consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. Svolgo la mia professione con zelo e dedizione e la mia soddisfazione è riuscire a guadagnare la fiducia dei clienti. Sono iscritto nelle liste dei difensori abilitati al gratuito patrocinio. Non esitate a contattarmi per qualsiasi informazione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

marco trasacco


L'Avv. Marco Trasacco è iscritto al Foro di Napoli Nord e nel corso degli anni, ha approntato consulenza e difesa nell'ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie. E' un Avvocato Penalista abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione (Cassazionista).

Esercita innanzi a tutte le Autorità Giudiziarie del territorio nazionale e, prevalentemente, presso uffici giudiziari del Distretto della Corte d’Appello di Napoli (tra cui Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di Nola, di Napoli Nord (Aversa), Tribunale di Napoli e Tribunale per i Minorenni di Napoli).

E' particolarmente attento alla tutela e difesa dei meno abbienti ed è inscritto nelle liste degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato (Gratuito Patrocinio). 

Attraverso l’Istituto del Gratuito Patrocinio, anche chi dispone di un basso reddito potrà tutelare pienamente i propri diritti. Si tratta, dunque, di assistenza gratuita (Avvocato Gratis) e, cioè, a spese dello stato.

E' particolarmente impegnato nei cosiddetti delitti intrafamiliari e, cioè, nei c.d. reati di maltrattamenti in famigliaviolenza domestica, percosse, lesioni, atti persecutori, violenza sessuale, omicidio e  atti persecutori (stalking).

Si occupa con competenza e professionalità del diritto di famiglie e di diritto penale minorile presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Consulenza e difesa nell’ambito di procedimenti penali inerenti a varie materie, tra le quali:

Ulteriori ambiti di interventoseparazione giudiziale e consensuale, divorzio, nullità \ annullamento matrimonio, revisione delle condizioni di separazione e divorzio, riconciliazione dei coniugi separati, convivenze e unioni civili : le possibili tutele dei partner non sposati, regime patrimoniale legale della famiglia, accordi matrimoniali, le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, il diritto agli alimenti per l’ex coniuge, l’assegnazione della casa familiare, l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento, ordini di protezione contro gli abusi familiari, adozioni e affidamento minori, interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, decadenza dalle responsabilità (potestà) genitoriale.