Bancarotta documentale: il bilancio non rientra dalla nozione di libri e scritture contabili

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Avv. Marco TrasaccoIl reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare. Tale esclusione può essere estesa alla bancarotta documentale semplice, dal momento che la norma punitiva utilizza le stesse nozioni cui è ancorata l’interpretazione citata. (Cassazione penale sez. V, 04/07/2019, n.37878).

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, l.fall.

Tale ragionamento può essere esteso alla bancarotta documentale semplice, dal momento che la norma punitiva utilizza le stesse nozioni cui è ancorata l’interpretazione citata.

In seguito la sentenza.


  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                       SEZIONE QUINTA PENALE                         
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. ZAZA       Carlo         -  Presidente   -                     
Dott. MAZZITELLI Caterina      -  Consigliere  -                     
Dott. SETTEMBRE  Antonio       -  Consigliere  -                     
Dott. PISTORELLI Luca          -  Consigliere  -                     
Dott. BORRELLI   Paola    -  rel. Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        
sul ricorso proposto da: 
             S.G., nato a (OMISSIS); 
avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONA; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 
udita la relazione svolta dal Consigliere BORRELLI PAOLA; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 
BIRRITTERI LUIGI, che ha concluso per l'inammissibilità del 
ricorso; 
udito il difensore del ricorrente Avv. ENNIO LUPONIO quale sostituto 
processuale dell'avv. LUCIO MONACO, che si è riportato ai motivi di 
ricorso. 
                 
Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata dalla Corte di appello di Ancona il 12 luglio 2018 ed ha confermato la condanna di S.G. per il reato di bancarotta semplice documentale, così riqualificata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Urbino l’originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale (il Giudice di prime cure aveva altresì assolto l’imputato dal reato di bancarotta fraudolenta per distrazione per non aver commesso il fatto e dall’addebito di bancarotta preferenziale perchè il fatto non sussiste). I fatti riguardano il fallimento della società Vetreria lapilli s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Urbino il 17 aprile 2012, di cui il S. era amministratore.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge quanto all’art. 597, comma 1 e art. 521 con conseguente nullità ex art. 522 c.p.p., della sentenza. La criptica motivazione della Corte di appello lascerebbe intendere che il delitto di bancarotta semplice documentale sarebbe integrato dall’incompletezza della documentazione contabile consegnata dal liquidatore al curatore, che avrebbe a sua volta causato l’impossibilità di riscontro e verifica di una posta del bilancio 2011, pur inducendo il curatore stesso a ritenere inattendibili i bilanci precedenti che non avrebbero indicato le perdite effettive. Tuttavia, prosegue il ricorrente, l’incompletezza della documentazione contabile era stata smentita dalla stessa sentenza di primo grado, che aveva invece condannato S. per un fatto diverso da quello poi ritenuto dalla Corte di appello, vale a dire per la mancata analitica indicazione delle perdite di esercizio nei relativi bilanci, il che determinerebbe anche la violazione del divieto di reformatio in peius.

2.2. Violazione dell’art. 521 c.p.p., si ravvisa anche nella condanna per la mancata tenuta del libro degli inventari per l’anno 2011, fatto non contestato.

2.3. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge perchè i bilanci non rientrerebbero nella nozione di libri e scritture contabili prevista dalla legge ai fini dell’integrazione della fattispecie, circostanza già segnalata in appello, ma ignorata dalla Corte territoriale.

2.4. La sentenza sarebbe viziata da un error iuris – conclude il ricorrente nel quarto motivo per avere negato il proscioglimento ex art. 131-bis c.p..

Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.

Per dare conto delle ragioni della decisione odierna occorre far presente che il capo di imputazione vedeva una contestazione di bancarotta fraudolenta documentale perchè le scritture erano state tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con la specificazione che tale anomalia riguardava, in particolare, la mancanza delle liquidazioni periodiche I.V.A. e l’inattendibilità dei bilanci anteriori a quello 2011, dove era per la prima volta emersa un’imponente perdita di esercizio.

La sentenza di primo grado aveva escluso che la situazione contabile avesse richiesto una particolare diligenza ricostruttiva da parte del curatore ed aveva ritenuto che la mancata indicazione di perdite di esercizio nei bilanci antecedenti al 2011 fosse essa stessa una forma di falsificazione in relazione alla quale, non essendo dimostrato il dolo specifico, doveva riqualificarsi il reato in bancarotta semplice.

La sentenza di appello ha invece connesso la responsabilità dell’imputato al fatto che la perdita registratasi nel 2011 per effetto di un consumo del magazzino del 135 % non era verificabile a causa della compilazione del libro inventari solo fino al 2010 e della mancata fornitura di altra documentazione contabile.

Orbene, le censure del ricorrente sono fondate sotto vari profili.

Effettivamente, come si è anticipato, a fronte di un capo di imputazione dove non è indicata altra anomalia contabile che non fosse quella della mancanza delle liquidazioni periodiche I.V.A. e dei bilanci ante 2011, la pur non chiara motivazione del Tribunale pare aver circoscritto la falsità rilevante, ancorchè sotto il diverso profilo della bancarotta semplice, alla mancata indicazione delle pesanti perdite di esercizio nei bilanci ante 2011. Di fronte a questa delimitazione ed allo stesso dettato del capo di imputazione, dove appunto era valorizzata specificamente l’anomalia dei bilanci, quello della Corte di appello -laddove ha valorizzato in malam partem la parziale mancata compilazione del libro inventari – pare un tentativo di correggere il tiro della decisione di primo grado che si scontra con la delimitazione della regiudicanda che inevitabilmente deriva sia dalla contestazione elevata dal pubblico ministero che dalla condotta per la quale era intervenuta condanna. Tentativo che peraltro patisce anch’esso una scarsa chiarezza argomentativa.

Orbene, se quella anzidetta è certamente un’anomalia, deve altresì rilevarsi che la declaratoria di penale responsabilità che si legge nella sentenza di primo grado – come predicato nel terzo motivo di ricorso – non è corretta perchè reputa penalmente rilevante una condotta che il Collegio invece non ritiene riconducibile al reato di bancarotta semplice documentale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest’ultimo nella nozione di “libri” e “scritture contabili” prevista dalla norma di cui alla L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2, (Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925 – 03; Sez. 5, Sentenza n. 47683 del 04/10/2016, Robusti e altro, Rv. 268503 – 01). Tale ragionamento può essere esteso alla bancarotta documentale semplice, dal momento che la norma punitiva utilizza le stesse nozioni cui è ancorata l’interpretazione citata.

Si deve concludere, pertanto, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

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