Author Archives: Avv. Paolo Pecorario

Schemi rapidi in vista del Referendum

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Questi brevi schemi, predisposti in vista del prossimo referendum e tratti dal sito istituzionale della Camera dei Deputati, non hanno alcuna pretesa di condizionamento politico ma aiutano a rendere più chiaro il prossimo passaggio elettorale.

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Attività edilizia – Realizzazione di una pergotenda – Attività edilizia libera – Conseguenze.

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Inquinamento acustico, attività di intrattenimento musicale, Convenzione Europea dei Diritti Umani.

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PROVA NEL GIUDIZIO CIVILE – Poteri del giudice – utilizzo delle relazioni degli investigatori privati

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Stalking: stato di paura e fragilità della vittima

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Rientra tra i gravi motivi di recesso dal contratto di locazione il cane del vicino che abbaia giorno e notte.

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La Cassazione 30 maggio 2014, n. 12291,

ha chiarito che il latrato d’un cane, ingenerando una molestia di fatto, configura un grave motivo di recesso se è chiaramente dimostrabile il nocumento da esso portato. In particolare si legge in sentenza che sebbene il conduttore abbia facoltà d’azione diretta contro il terzo molestatore “tale previsione non esclude il ricorso ad altri strumenti di tutela giuridica sul rilievo che costringere il conduttore a continuare ad detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo, che è una sua facoltà e non un obbligo, è manifestamente contrario al quadro normativo teso ad ampliare i poteri del conduttore mentre anche il locatore ha un’azione autonoma nei confronti del terzo dell’eventuale pregiudizio economico subito”.La locazione di un’unità immobiliare può essere sempre interrotta dal conduttore attraverso un’azione di recesso dal contratto, con comunicazione da inviarsi al proprietario almeno sei mesi prima, se ricorrono gravi motivi. Il continuo abbaiare del cane di un vicino, che crei disturbi al sonno e di conseguenza un problema di salute nel conduttore, dev’essere considerato un valido motivo in tal senso.